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DECRETO LEGISLATIVO n. 476, 4 dicembre 1992Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992. Visti gli articoli 76 e
87 della Costituzione; E M A N A 1. Ai fini del presente decreto
legislativo si intendono per: Art. 2. - Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli apparecchi che possono creare emissioni elettromagnetiche o il cui funzionamento puo' essere alterato da disturbi elettromagnetici presenti nell'ambiente. Esso fissa i requisiti di protezione in materia di compatibilità elettromagnetica nonché le relative modalità di controllo. 2. Gli apparecchi costruiti per usi militari non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, a meno che siano disponibili in commercio. 3. Gli apparecchi radio utilizzati da radioamatori non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, a meno che siano disponibili in commercio. 4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano o cessano di essere applicate a quegli apparecchi i cui requisiti di protezione in materia di compatibilità elettromagnetica siano stabiliti da norme di attuazione di specifiche direttive comunitarie. Art. 3. - Requisiti per l'immissione in commercio o in servizio 1. Gli apparecchi possono essere immessi nel mercato o in servizio soltanto se essi soddisfano i requisiti fissati dal presente decreto legislativo, quando sono installati ed opportunamente mantenuti nonché utilizzati conformemente alla loro destinazione. Art. 4. - Requisiti di protezione 1. Gli apparecchi debbono
essere costruiti in modo tale che: 2. I principali requisiti di protezione sono indicati nell'allegato 3. Art. 5. - Misure speciali 1. Le disposizioni del presente
decreto non ostano all'applicazione, su iniziativa delle autorità competenti
di cui all'art. 9, delle seguenti misure speciali: 2. Le autorità competenti notificano alla Commissione delle Comunità europee ed agli altri Stati membri le misure speciali di cui al comma 1. Art. 6. - Presunzione di conformità 1. Si presumono conformi
ai requisiti di protezione di cui all'art. 4 gli apparecchi che soddisfano: 2. In assenza delle norme di cui al comma 1, oppure qualora il fabbricante non abbia applicato, in tutto o in parte, dette norme, gli apparecchi sono considerati conformi ai requisiti di protezione di cui all'art. 4 se ciò è documentato con uno degli attestati di cui all'art. 7, comma 6. 3. Le autorità competenti, se ritengono che le norme armonizzate citate al comma 1, lettera a), non soddisfano pienamente i requisiti di protezione, adiscono il comitato permanente di cui all'art. 3 della legge 21 giugno 1986, n. 317. Art. 7. - Dichiarazione e marcatura CE di conformità 1. Nel caso di apparecchi per cui il fabbricante ha applicato le norme di cui all'art. 6, comma 1, la conformità degli apparecchi stessi alle disposizioni del presente decreto è attestata da una dichiarazione CE di conformità rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella comunità europea. La dichiarazione deve essere tenuta a disposizione delle autorità competenti di cui all'art. 9 durante i dieci anni successivi all'immissione nel mercato dell'ultimo esemplare dell'apparecchio in questione. 2. Nel caso in cui né il fabbricante, né il suo mandatario sono stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere la dichiarazione CE di conformità ricade su chiunque introduca l'apparecchio nel mercato. Questi è responsabile della rispondenza dell'apparecchio ai requisiti di protezione. 3. I dati identificativi del fabbricante o del suo mandatario con sede in ambito CEE o del responsabile dell'immissione degli apparecchi elettrici ed elettronici nel mercato CEE debbono accompagnare ciascun esemplare in commercio dell'apparecchiatura. 4. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella comunità appone la marcatura CE di conformità sull'apparecchio ovvero sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso o sul tagliando di garanzia. 5. Le disposizioni relative alla dichiarazione CE ed alla marcatura CE sono riportate nell'allegato 1. 6. Nel caso di apparecchi per cui il fabbricante non ha applicato, in tutto o in parte, le norme di cui all'art. 6, comma 1, o in assenza di norme al momento dell'introduzione nel mercato, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tiene a disposizione delle autorità competenti una documentazione tecnica di costruzione. Essa descrive l'apparecchio, illustra le modalità attuate per garantire la conformità dell'apparecchio ai requisiti di protezione e include una relazione tecnica o un certificato ottenuti da un organismo competente che ne attesti la rispondenza. 7. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario sono stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere la documentazione tecnica ricade su chiunque introduca l'apparecchio nel mercato. 8. Il fascicolo deve essere tenuto a disposizione
delle autorità competenti di cui all'art. 9 durante i dieci anni successivi
all'immissione nel mercato dell'ultimo esemplare dell'apparecchio in
questione. 10. Gli apparecchi e gli impianti prodotti nei laboratori, officine e locali del costruttore, per suo uso esclusivo, pur dovendo rispettare i requisiti di protezione, non richiedono alcun attestato di conformità CE ed alcun contrassegno. 11. Nel caso di impianti e reti, gli apparecchi e i sistemi componenti richiedono un attestato di conformità CE e devono essere conformi alle condizioni di installazione fissate dal costruttore degli apparecchi e dei sistemi stessi, in modo da assicurare il funzionamento appropriato della installazione. Art. 8 - Esame CE del tipo per gli apparecchi radiotrasmittenti 1. La conformità al presente decreto degli apparecchi radiotrasmittenti deve essere attestata conformemente alla procedura di cui all'art. 7, comma 1, dopo che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità abbia ottenuto un attestato di esame CE del tipo rilasciato da uno degli organismi notificati della Comunità. Art. 9. - Designazione delle autorità competenti degli organismi competenti e degli organismi notificati 1. Le autorità competenti per l'attuazione
del presente decreto secondo i compiti di cui all'art. 10 sono: 2. Sono abilitati a rilasciare una relazione tecnica o un certificato per gli apparecchi di cui all'art. 7, comma 6, gli organismi indicati nel decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 1 settembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 28 ottobre 1980. 3. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere riconosciuti competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica organismi di cui all'art. 1, lettera e). 4. Ai fini del presente decreto, l'ispettorato generale delle telecomunicazioni è abilitato a rilasciare attestati di esame CE del tipo per gli apparecchi radiotrasmittenti. L'attestato è rilasciato entro novanta giorni dalla data di ricevimento dei risultati delle prove di conformità effettuate presso laboratori designati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 5. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere riconosciuti competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica per gli apparecchi radiotrasmittenti, organismi di cui all'art. 1, lettera g). 6. Se vengono meno i requisiti di cui all'allegato 2, i riconoscimenti di cui ai commi 3 e 5 sono revocati. Art. 10 - Funzioni delle autorità competenti. - Vigilanza 1. Le autorità di cui all'art. 9, nell'ambito
delle rispettive competenze, hanno i seguenti compiti: 2. Al fine di verificare la conformità degli apparecchi alle prescrizioni del presente decreto, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, hanno facoltà di disporre verifiche e controlli. 3. Le verifiche e i controlli
di cui al comma 2, possono essere effettuati anche con metodo a campione,
presso il costruttore, i depositi sussidiari del costruttore, i grossisti,
gli importatori, i commercianti e presso gli utilizzatori. A tal fine
debbono essere consentiti alle persone incaricate: 4. I risultati delle verifiche e dei controlli debbono essere comunicati al responsabile entro il termine di sessanta giorni dal prelievo degli apparecchi. 5. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti al pagamento delle spese per l'esecuzione delle prove. I campioni, per i quali sia stato rilevato il rispetto dei requisiti di protezione, sono restituiti entro sessanta giorni dal prelievo. 6. Ferme le attribuzioni di cui all'art. 9, le autorità competenti cooperano nell'attuazione delle verifiche e dei controlli suddetti avvalendosi delle strutture tecniche esistenti. 7. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può con propri decreti affidare, senza concessione di esclusiva, attività di verifica a taluni istituti, enti o laboratori, purché dotati di comprovate capacità tecniche e di adeguate attrezzature; con i decreti sono stabiliti limiti e modalità operative e può essere determinata la durata dell'affidamento. Art. 11 - Sanzioni 1. Sono assoggettati a sequestro nei modi
previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, gli apparecchi di cui
all'art. 2, comma 1: 2. Gli apparecchi sono confiscati qualora, nei sei mesi successivi all'esecuzione del sequestro non sia stato proceduto a regolarizzazione in conformità agli articoli 7 ed 8, ovvero al loro ritiro dal mercato. 3. Chiunque immette nel mercato apparecchi non conformi ai requisiti di protezione è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni. 4. Chiunque immette nel mercato senza il corredo dell'attestazione prevista dagli articoli 7 ed 8 apparecchi conformi ai requisiti di protezione è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. 5. Chiunque commercializza, sia all'ingrosso sia al dettaglio e chiunque installa apparecchi per i quali non sia stata messa l'attestazione di cui al comma quattro, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni. 6. Chiunque acquista o utilizza apparecchi privi della attestazione di cui al comma 4, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta mila a lire trecento mila. Alla stessa sanzione soggiace chiunque ometta la comunicazione di cui all'art. 5. 7. Si applica in quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 8. Le autorità competenti di cui all'art. 9, comma 1, promuovono presso la Commissione delle Comunità europee le iniziative necessarie per l'accertamento del difetto di conformità degli apparecchi alle norme specificate nell'art. 6 in materia di compatibilità elettromagnetica. Art. 12. - Modifica dei termini dei procedimenti 1. I termini dei procedimenti disciplinati dal presente decreto possono essere modificati con decreto delle autorità competenti di cui all'art. 1. Art. 13. - Termine di validità di normative tecniche 1. I decreti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 13 aprile 1989, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 132 dell'8 giugno 1989, che hanno recepito le direttive 76/889/CEE e 76/890/CEE, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1995. Art. 14. - Disposizioni transitorie e finali 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Fino al 31 dicembre 1995, è autorizzata l'immissione sul mercato o la messa in servizio degli apparecchi sprovvisti di marcatura CEE, conformi alle norme italiane in materia di compatibilità elettromagnetica in vigore alla data del 30 giugno 1992. Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. SCALFARO ALLEGATO 1 1. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ 2. MARCATURA CE DI CONFORMITÀ
ALLEGATO 2 Gli organismi competenti e gli organismi notificati dagli Stati membri devono soddisfare le condizioni minime seguenti: 1) disponibilità di personale nonché dei necessari mezzi e attrezzature; 2) competenza tecnica ed integrità professionale del personale; 3) indipendenza, per quanto riguarda l'esecuzione delle prove, la redazione dei rapporti tecnici, il rilascio degli attestati e la vigilanza previste dal presente decreto, dei quadri e del personale tecnico rispetto a tutte le categorie professionali, a gruppi o persone aventi un interesse diretto o indiretto nel settore del prodotto interessato; 4) rispetto del segreto professionale da parte del personale; 5) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile oppure copertura di tale responsabilità da parte dello Stato. Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 vengono verificate periodicamente.
ALLEGATO 3 Il livello massimo dei disturbi
elettromagnetici generati dagli apparecchi deve essere tale da non alterare
l'utilizzazione in particolare degli apparecchi seguenti: |
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