D.P.R. n. 447, 5 ottobre 2001
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28-12-2001
- Supplemento Ordinario n. 282)
Questo
Decreto è stato ABROGATO dal
D.
L. 1 agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche
Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali
e di autorizzazioni generali
per i servizi di telecomunicazione ad uso privato.
Capo I
ATTIVITA' DI TELECOMUNICAZIONI AD USO PRIVATO
Sezione 1
Definizioni, scopo ed ambito di applicazione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214,
recante norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni
di radioamatore;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale,
di bancoposta e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni ed ha dettato norme sui sistemi
di telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Visto l'articolo 20, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, che integra la costituzione
e la convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni
(UIT), adottate a Kyoto il 14 ottobre 1994, ratificate con legge 26
gennaio 1999, n. 26;
Visto l'articolo 2, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50 - legge
di semplificazione 1998;
Visti gli articoli 32-bis e 32-ter del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, come introdotti dall'articolo 6 del decreto-legge 12 giugno
2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001,
n. 317;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2000 che ha approvato il piano
nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2000;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata la necessita' di adeguare gli istituti della concessione
e dell'autorizzazione ad uso privato di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 156 del 1973 al nuovo regime delle licenze individuali
e delle autorizzazioni generali introdotto dall'articolo 20, commi 4
e 5, della citata legge n. 448 del 1998;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato prot. n. 12809 del 10 febbraio 2000;
Udito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
prot. 6718/00/NA del 21 aprile 2000;
Vista la nota della Commissione europea n. 4735 del 5 dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 105/2001, reso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 23 aprile 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 14 settembre 2001;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri
per le politiche comunitarie, degli affari esteri, della difesa, della
giustizia, delle attività produttive, dell'interno, dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze
e delle infrastrutture e dei trasporti;
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto
1966, n. 1214, reca: "Nuove norme sulle concessioni di
impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n. 156, reca: "Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta
e di telecomunicazioni".
- La legge 31 luglio 1997, n. 249, reca: "Istituzione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".
- Il testo dell'art. 20, commi 5 e 6, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" e' il
seguente:
"5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono disciplinati i servizi di telecomunicazioni ad
uso privato attraverso l'introduzione degli istituti della
licenza individuale, della autorizzazione generale e della
dichiarazione.
6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono
fissati i contributi inerenti alle attività di
telecomunicazioni ad uso privato sulla base dei criteri
stabiliti nei commi 20 e 21 dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in
misura comunque non inferiore a quella dovuta per il 1998,
aumentata di una percentuale pari al tasso di inflazione
programmato".
- La legge 26 gennaio 1999, n. 26, reca: "Ratifica ed
esecuzione degli atti finali, con allegati adottati dalla
Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale
delle telecomunicazioni (UIT), tenutasi a Kyoto,
19 settembre-14 ottobre 1994".
- L'art. 2, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50,
recante: "Delegificazione e testi unici di norme
concernenti procedimenti amministrativi - legge di
semplificazione 1998", e' il seguente:
"2. Dopo l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e'
inserito il seguente:
"Art. 20-bis. - 1. I regolamenti di delegificazione
possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi
che prevedono obblighi la cui violazione costituisce
illecito amministrativo e possono, in tale caso,
alternativamente:
a) eliminare o modificare detti obblighi, ritenuti
superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del
procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione
della corrispondente sanzione amministrativa;
b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi,
le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative
si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme
delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio
contenute nei regolamenti di semplificazione. ".
- Il testo degli articoli 32-bis e 32-ter del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come introdotti
dall'art. 6 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001,
n. 317, e' il seguente:
"Art. 32-bis (Istituzione del Ministero e
attribuzioni). - 1. E istituito il Ministero delle
comunicazioni".
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di poste,
telecomunicazioni, reti multimediali, informatica,
telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie
innovative applicate al settore delle comunicazioni, ferme
restando le competenze in materia di stampa ed editoria del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Restano ferme le
competenze dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni".
"Art. 32-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero
svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza
statale nelle seguenti aree funzionali:
a) comunicazioni e tecnologie dell'informazione:
politiche nel settore delle comunicazioni, adeguamento
periodico del servizio universale delle telecomunicazioni;
piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo
coordinamento internazionale, radiodiffusione sonora e
televisiva e telecomunicazioni, con particolare riguardo
alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo ed
ai rapporti con il concessionario, alla disciplina del
settore delle telecomunicazioni, al rilascio delle
concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze, alla
verifica degli obblighi di servizio universale nel settore
delle telecomunicazioni, alla vigilanza sulla osservanza
delle normative di settore e sulle emissioni
radioelettriche ed alla emanazione delle norme di impiego
dei relativi apparati, alla sorveglianza sul mercato;
servizi postali e bancoposta, con particolare riferimento
alla regolamentazione del settore, ai contratti di
programma e di servizio con le Poste italiane, alle
concessioni ed autorizzazioni nel settore dei servizi
postali, alla emissione delle carte valori, alla vigilanza
sul settore e sul rispetto degli obblighi di servizio
universale; produzioni multimediali, con particolare
riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su
supporti innovativi e con tecniche interattive delle
produzioni tradizionali, ferme restando le competenze
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
tecnologie dell'informazione, con particolare riferimento
alle funzioni di normazione tecnica, standardizzazione,
accreditamento, certificazione ed omologazione nel settore,
coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie
innovative nel settore delle telecomunicazioni e per
l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard.".
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1998
(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà
regolamentare del Governo, determinino le norme generali
regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
- Il testo dell'art. 20, comma 4, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" e' il
seguente:
"4. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono
abrogati e sono annullati eventuali effetti intervenuti in
attuazione delle disposizioni predette.
5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono disciplinati i servizi di telecomunicazioni ad
uso privato attraverso l'introduzione degli istituti della
licenza individuale, della autorizzazione generale e della
dichiarazione".
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1. - Definizioni.
1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento
si intendono per:
a) "servizio di telecomunicazioni", un servizio la cui fornitura
consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento
di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio
interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione
circolare dei programmi radiofonici e televisivi;
b) "servizio di telecomunicazioni ad uso privato", un servizio di telecomunicazioni
svolto nell'interesse proprio dal titolare o dai contitolari di una
licenza individuale o di una autorizzazione generale;
c) "licenza individuale", un provvedimento rilasciato dal Ministero
delle comunicazioni per lo svolgimento di una attività di telecomunicazioni
ad uso privato;
d) "autorizzazione generale", un'autorizzazione a svolgere un'attività
di telecomunicazioni ad uso privato che si consegue:
1) sulla base dell'istituto del silenzio-assenso dopo un
predeterminato periodo di tempo dalla produzione di apposita dichiarazione;
2) contestualmente alla produzione della dichiarazione da parte del
soggetto interessato;
e) "libero uso", la facoltà di utilizzo di dispositivi
o di apparecchiature terminali di telecomunicazioni senza necessita'
di licenza o di autorizzazione.
Art. 2. - Scopo ed ambito di applicazione
1. Il presente capo:
a) individua i servizi ed i sistemi di telecomunicazioni
ad uso privato da assoggettare a licenza individuale o ad autorizzazione
generale; indica altresì le apparecchiature terminali ed i
dispositivi di libero uso;
b) fissa le condizioni per le licenze individuali e per le autorizzazioni
generali ai fini dell'installazione di impianti e dell'esercizio di
servizi di telecomunicazioni;
c) fissa le condizioni per l'adeguamento delle concessioni e delle
autorizzazioni ad uso privato gia' rilasciate alle disposizioni di
cui alla lettera b).
Art. 3. - Amministrazioni dello Stato, organismi militari ed internazionali
1. Restano in vigore le disposizioni dettate dagli
articoli 184, commi primo, quarto e quinto, e 316 del codice postale
e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
Note all'art. 3:
- Il testo degli articoli 184, commi primo, quarto e
quinto e 316 del codice postale e delle telecomunicazioni
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156 recante: "Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni" e' il seguente:
"Art. 184 (Impianti di telecomunicazioni delle
amministrazioni dello Stato e di esercenti di mezzi adibiti
al pubblico servizio di trasporto di persone o cose). - Le
amministrazioni dello Stato possono provvedere,
nell'interesse esclusivo dei propri servizi, alla
costruzione ed all'esercizio di impianti di
telecomunicazioni, previo consenso dell'amministrazione,
alla quale spetta anche di autorizzare il collegamento di
tali impianti alla rete urbana od a quella interurbana,
alle condizioni stabilite nel regolamento.
(Omissis).
Il consenso dell'amministrazione non e' richiesto per
le necessita' di ordine militare, salvo nei casi di
interconnessione con altre reti. a' necessario, comunque,
il coordinamento tecnico con la stessa amministrazione.
La norma di cui al precedente comma si applica anche
agli Organismi internazionali di cui lo Stato italiano fa
parte, nonché ai Paesi membri degli stessi organismi, nei
limiti in cui un accordo di Governo abbia previsto la
possibilità di eseguire ed esercitare nel territorio
italiano impianti di telecomunicazioni".
"Art. 316 (Stazioni ad uso delle amministrazioni dello
Stato). - Per l'impianto e l'esercizio di stazioni
radioelettriche da parte delle amministrazioni dello Stato
il consenso di cui all'art. 184 e' subordinato alla
accettazione delle caratteristiche tecniche stabilite per
l'impianto e delle modalità di svolgimento del traffico."
Sezione 2
Categorie di attività di telecomunicazioni ad uso privato
Art. 4. - Licenza individuale
1. Una licenza individuale é necessaria nel
caso di installazione di una o più stazioni radioelettriche o
del relativo esercizio di collegamenti di Terra e via satellite richiedenti
un'assegnazione di frequenza, con particolare riferimento a:
a) sistemi: fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili
aeronautici;
b) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;
c) sistemi di ricerca spaziale;
d) sistemi di esplorazione della Terra;
e) sistemi di operazioni spaziali;
f) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
g) sistemi di ausilio alla meteorologia;
h) sistemi di radioastronomia.
Art. 5. Autorizzazione generale
1. Un'autorizzazione generale e' necessaria nel caso
di:
a) installazione o esercizio di una rete di telecomunicazioni
su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione
di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lett.a);
b) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze
di tipo collettivo:
1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse
bande e con protezione da interferenze provocate da stazioni di altri
servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal
piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento
delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria
le stazioni di radioamatore nonché le stazioni e gli impianti
di cui all'articolo 41, comma 1;
2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza,
compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03.
In particolare l'autorizzazione e' richiesta nel caso:
2.1) di installazione o esercizio di reti locali a tecnologia
DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 6,
comma 1, lettera a);
2.2) di installazione o esercizio di reti locali radiolan e hiperlan,
ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera
b);
2.3) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio
al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla
sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico,
ai trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina
della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;
2.4) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio
ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese
quelle di spettacolo o di radiodiffusione;
2.5) di installazione o esercizio di apparecchiature per collegamenti
riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque
l'emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso
sedi di organizzazioni nautiche nonché per collegamenti
di servizio fra diversi punti di una stessa nave;
2.6) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio
alle attività sportive ed agonistiche;
2.7) di installazione o esercizio di apparecchi per ricerca persone;
2.8) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio
alle attività professionali sanitarie ed alle attività
direttamente ad esse collegate;
2.9) di installazione o esercizio di apparecchiature per comunicazioni
a breve distanza di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da
2.1) a 2.8), comprese le comunicazioni in "banda cittadina - CB",
sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilità
di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti
a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste
il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione
di programmi o comunicati destinati alla generalità degli
ascoltatori.
2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature
sono definite a norma dell'articolo 20.
Note all'art. 5:
- La raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03 concerne l'impiego
di apparati a corto raggio, adottata a Tromso nel 1997.
Art. 6. - Libero uso
1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano
frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti
a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti
alla raccomandazione CEPT-ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:
a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo,
ai sensi dell'articolo 183, comma secondo, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 156 del 1973;
b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito del fondo, ai
sensi dell'articolo 183, comma secondo, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 156 del 1973; sono disciplinate ai sensi dell'articolo
5 le reti hiperlan operanti obbligatoriamente in ambienti chiusi o con
vincoli specifici;
c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
f) telecomandi dilettantistici;
g) applicazioni induttive;
h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;
i) ausili per handicappati;
l) applicazioni medicali di debolissima potenza;
m) applicazioni audio senza fili;
n) apriporta;
o) radiogiocattoli;
p) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;
q) apparati non destinati ad impieghi specifici.
2. Sono altresì di libero uso:
a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi
ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 183, comma secondo,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973;
b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite,
per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione:
non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione
del servizio di radiodiffusione.
3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature
sono definite a norma dell'articolo 20.
Note all'art. 6:
- Per la raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03 v. nelle
note all'art. 5.
- L'art. 183, comma secondo, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, recante:
"Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni" e' il seguente:
"Tuttavia e' consentito al privato di stabilire, per
suo uso esclusivo, impianti di telecomunicazioni per
collegamenti a filo nell'ambito del proprio fondo o di
più fondi di sua proprietà, purché contigui, ovvero
nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte
di proprietà del privato con altra comune, purché non
connessi alle reti di telecomunicazione destinate a
pubblico servizio.".
Sezione 3
Procedure
Art. 7. - Procedura di licenza individuale
1. Nel caso di richiesta di una licenza individuale
di cui all'articolo 4, il soggetto interessato e' tenuto a presentare
al Ministero delle comunicazioni una domanda, conforme al modello riportato
nell'allegato A1, contenente informazioni riguardanti il richiedente
ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi, quali
il pagamento del contributo annuo per l'attività di vigilanza
e controllo ed il pagamento del contributo annuo per l'impiego delle
frequenze assegnate ai fini dell'esercizio del collegamento nonché'
il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute
della popolazione ed urbanistiche.
Alla domanda di cui all'allegato A1 deve essere acclusa la documentazione
seguente:
a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto
in conformità alle normative tecniche vigenti, finalizzato all'uso
ottimale delle risorse spettrali con particolare riferimento, fra l'altro,
alle aree di copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza
di banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto e' elaborato
secondo i modelli di cui agli allegati A2 ed A3, sottoscritto da soggetto
abilitato. Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica particolareggiata
del sistema che si intende gestire. In particolare, esso deve indicare:
1) il tipo, l'ubicazione e le caratteristiche tecniche
delle stazioni radioelettriche, tenendo presente che per stazione
radioelettrica si intende una stazione costituita da uno o più
trasmettitori o ricevitori o da un complesso di trasmettitori e ricevitori
nonché dagli apparecchi accessori necessari per effettuare
un servizio di radiocomunicazioni in un determinato punto;
2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio
che si intende gestire, di cui si propone l'utilizzazione;
3) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme
all'allegato D per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione
antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e
del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) l'attestato dell'avvenuto versamento del contributo iniziale a titolo
di rimborso delle spese riguardanti l'istruttoria amministrativa.
3. Il Ministero delle comunicazioni, entro dieci giorni dal ricevimento
della domanda, comunica l'avvio del procedimento istruttorio.
4. Il Ministero delle comunicazioni rilascia la licenza individuale entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in casi particolari
e sulla base di adeguata motivazione da comunicare all'interessato, entro
centoventi giorni.
5. Se in corso d'esame la domanda risulta carente rispetto agli elementi
informativi da considerare essenziali ed ai dati di cui agli allegati
al presente regolamento, il Ministero delle comunicazioni richiede, non
oltre trenta giorni dal ricevimento della domanda stessa, le integrazioni
necessarie che l'interessato e' tenuto a fornire entro trenta giorni dalla
richiesta.
6. Il Ministero delle comunicazioni, nei casi di cui al comma 5, rilascia
la licenza entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione
integrativa richiesta ovvero entro centoventi giorni in casi particolari;
qualora la documentazione non sia presentata nei termini, il Ministero
comunica all'interessato l'archiviazione della domanda.
7. Ogni variazione degli elementi di cui alla domanda ed alla relativa
documentazione, che si intenda apportare successivamente al rilascio della
licenza individuale, deve essere comunicata al Ministero il quale, entro
quarantacinque giorni, autorizza la variazione o comunica all'interessato
la necessita' di presentare una nuova domanda di licenza.
8. L'installazione o l'esercizio di una stazione radioelettrica non possono
avvenire prima del rilascio della relativa licenza individuale.
9. Allo scopo di garantire una gestione efficace della risorsa spettrale,
dalla licenza individuale non discende al titolare alcun diritto di uso
in esclusiva delle frequenze assegnate.
10. Una licenza individuale non puo' essere ceduta a terzi, anche parzialmente
e sotto qualsiasi forma, senza l'assenso del Ministero delle comunicazioni.
Note all'art. 7:
- Il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, reca:
"Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47,
in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla
normativa antimafia".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252, reca: "Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle
comunicazioni e delle informazioni antimafia".
Art. 8. - Procedura di autorizzazione generale
1. Il soggetto che intende conseguire un'autorizzazione
generale, e' tenuto ad inviare al Ministero delle comunicazioni una
dichiarazione conforme al modello riportato nell'allegato B1, nel caso
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e B2 per l'ipotesi di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), fermo restando quanto
previsto dall'articolo 37.
2. La dichiarazione contiene le informazioni riguardanti l'interessato,
le indicazioni circa le caratteristiche dei sistemi radioelettrici da
impiegare, ove previsti, e l'impegno ad osservare specifici obblighi
quali quello del pagamento del contributo annuo per l'attività
di vigilanza e controllo nonché quello dell'osservanza delle
norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione
ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione
seguente:
a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione
ed esercizio di una rete di telecomunicazioni su supporto fisico, ad
onde convogliate e su sistemi ottici, sottoscritto da un soggetto abilitato;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di otorietà conforme
all'allegato D per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione
antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e
del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) gli attestati dell'avvenuto versamento del contributo a titolo di
rimborso delle spese riguardanti l'istruttoria amministrativa e del
contributo per l'attività di vigilanza e controllo relativo al
primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.
3. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili, l'interessato,
sulla scorta del verbale di collaudo della stazione, se prescritto, richiede
al Ministero delle comunicazioni la licenza di stazione; questa tiene
luogo dell'autorizzazione generale.
4. Qualora il Ministero non comunichi all'interessato un provvedimento
negativo entro quattro settimane dalla data di ricezione della dichiarazione,
di cui al comma 1, l'autorizzazione generale si intende acquisita sulla
base dell'istituto del silenzio-assenso.
5. Se l'attività non può essere avviata, a seguito di intervento
del Ministero delle comunicazioni, l'interessato ha diritto al rimborso
del contributo versato per verifiche e controlli.
6. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2), il
soggetto e' tenuto ad inviare una dichiarazione contenente le informazioni
di cui al modello riportato nell'allegato C, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 45. Per la compilazione della dichiarazione si applicano
le disposizioni dettate dal comma 2, fatta eccezione per la lettera a).
La produzione della dichiarazione da' titolo ad avviare contestualmente
l'attività di telecomunicazioni oggetto della dichiarazione stessa.
7. Il titolare dell'autorizzazione generale é tenuto a conservare
copia della dichiarazione di cui ai commi 1 e 6.
8. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla relativa
documentazione deve essere comunicata al Ministero il quale, entro trenta
giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all'interessato
la necessita' di presentare una nuova dichiarazione.
9. La cessione dell'autorizzazione generale e' comunicata al Ministero
delle comunicazioni, il quale formula eventuali osservazioni entro trenta
giorni.
Note all'art. 8:
Per il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e
il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252, v. nelle note all'art. 7.
Sezione 4
Disposizioni comuni alle attività di telecomunicazioni ad uso
privato
Art. 9. - Validità
1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali
hanno validità non superiore a dieci anni e sono rinnovabili.
2. La validita' delle licenze individuali e' indicata nei singoli provvedimenti
dal Ministero delle comunicazioni, tenendo anche conto dell'eventuale
richiesta dell'interessato; nel provvedimento e' stabilito anche il
periodo entro il quale deve essere presentata la domanda di rinnovo,
di norma sei mesi prima della scadenza.
3. Per le autorizzazioni generali l'interessato puo' fissare nella dichiarazione,
rispetto a quanto previsto nel comma 1, un periodo inferiore, fermo
restando che il Ministero delle comunicazioni puo' intervenire al riguardo
in sede di istruttoria della pratica; il rinnovo deve essere richiesto
con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
4. La scadenza della validità deve coincidere con il 31 dicembre
dell'ultimo anno di validità.
5. L'interessato puo' richiedere, motivandolo, il rilascio di licenze
individuali temporanee: sono tali quelle con validita' inferiore all'anno;
ugualmente l'interessato puo' fissare una validita' temporanea, inferiore
all'anno, nella dichiarazione finalizzata al conseguimento delle autorizzazioni
generali. Le licenze e le autorizzazioni temporanee sono assoggettate
a specifici contributi.
Art. 10. - Domande e dichiarazioni
1. Le domande di licenza individuale e le dichiarazioni
inerenti alle autorizzazioni generali possono essere consegnate direttamente
all'ufficio competente ovvero trasmesse mediante invio raccomandato
con avviso di ricevimento.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, la dichiarazione,
di cui al medesimo articolo 8, tiene luogo della licenza di stazione.
3. Nel caso in cui la domanda o la dichiarazione di cui al comma 1 sia
prodotta da piu' soggetti, deve essere designato tra questi il rappresentante
abilitato a tenere i rapporti con il Ministero delle comunicazioni.
Art. 11. - Requisiti
1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali,
salvo quanto previsto nelle sezioni 7u' e 8u', possono essere conseguite
da cittadini o da persone giuridiche dell'Unione europea e dello Spazio
economico europeo o di Stato appartenente all'Organizzazione mondiale
del commercio (OMC), a condizione che, relativamente all'OMC, siano
state ratificate le inerenti disposizioni, ovvero di Stato con cui siano
intervenuti accordi di reciprocita', fermo restando quanto disposto
dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
2. Non puo' conseguire il titolo chi abbia riportato condanna per delitti
non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato
sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finche' durano gli
effetti dei provvedimenti e sempreche' non sia intervenuta sentenza
di riabilitazione.
Note all'art. 11:
- L'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, recante: "Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero" e' il seguente:
"2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile
attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo
unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente
testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la
condizione di reciprocita', essa e' accertata secondo i
criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione."
Art. 12. - Obblighi
1. Il titolare di licenza individuale e di autorizzazione
generale e' tenuto, nel corso di validita' del titolo, ad ottemperare
a norme adottate nell'interesse della collettivita' o per l'adeguamento
all'ordinamento internazionale con specifico riguardo alla sostituzione
o all'adattamento delle apparecchiature nonche' al cambio delle frequenze.
2. Il soggetto, che ha titolo ad esplicare attivita' di telecomunicazioni
ad uso privato, e' tenuto a rispettare le disposizioni vigenti in materia
di sicurezza, di salute della popolazione, di protezione ambientale,
nonche' le norme urbanistiche e quelle dettate dai regolamenti comunali
in tema di assetto territoriale.
3. Ai fini dell'installazione o dell'esercizio di stazioni ricetrasmittenti
negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative
servitu', l'interessato e' tenuto ad acquisire preventivamente il benestare
di competenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile relativamente
agli aspetti di sicurezza aeronautici.
Art. 13. - Sospensione - revoca - decadenza
1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti
dal presente regolamento, ivi compreso quello del versamento dei contributi,
previa diffida, la licenza individuale e l'autorizzazione generale possono
essere sospese fino a trenta giorni.
2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell'applicazione del
comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.
3. La decadenza dalla licenza o dall'autorizzazione e' pronunciata quando
venga meno uno dei requisiti previsti dal presente regolamento.
Art. 14. - Contributi
1. La disciplina dei contributi inerenti alle licenze
individuali ed alle autorizzazioni generali e' dettata dal decreto del
Ministro delle comunicazioni di cui all'articolo 20, comma 6, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Note all'art. 14:
- Per l'art. 20, comma 6, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, si veda nelle note alle premesse.
Art. 15. - Adeguamento
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento,
le concessioni e le autorizzazioni in atto alla data di entrata in vigore
del regolamento stesso si convertono automaticamente in licenza individuale
ed in autorizzazioni generali sulla base delle disposizioni recate dagli
articoli 4 e 5.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano
di avere validita' le concessioni e le autorizzazioni concernenti l'utilizzo
di apparecchiature terminali e di dispositivi per i quali l'articolo
6 prevede il libero uso.
3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento le licenze
individuali e le autorizzazioni generali di cui al comma 1 acquisiscono
una validita' di dieci anni a decorrere dalla data originaria della
concessione o della autorizzazione o da quella dell'ultimo rinnovo:
ai titolari e' consentito di rinunciare alla licenza o all'autorizzazione
entro il 31 dicembre 2001.
Art. 16. - Verifiche e controlli
1. Il titolare di licenza individuale e di autorizzazione
generale e' tenuto a consentire le verifiche ed i controlli necessari
all'accertamento della regolarita' dello svolgimento della inerente
attivita' di telecomunicazioni.
2. I competenti uffici del Ministero delle comunicazioni hanno facoltà
di effettuare detti controlli e verifiche presso le sedi degli interessati,
che sono tenuti a fare accedere i funzionari.
3. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal presente
regolamento é svolto, ferme restando le competenze degli organi di polizia,
dagli uffici periferici del Ministero delle comunicazioni ai quali compete
l'applicazione delle previste sanzioni amministrative.
Art. 17. - Rinuncia
1. Gli interessati possono rinunciare alla licenza
individuale ed alla autorizzazione generale entro il 30 novembre di
ciascun anno, indipendentemente dalla durata della validità del titolo.
La rinuncia ha effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo. Le relative
comunicazioni possono essere consegnate anche direttamente all'ufficio
competente del Ministero delle comunicazioni.
Art. 18. - Requisiti delle apparecchiature
1. Le apparecchiature impiegate per le attività di
cui agli articoli 4, 5 e 6, se non disciplinate dal decreto legislativo
9 maggio 2001, n. 269, devono essere rispondenti alle specifiche stabilite
in materia di compatibilità elettromagnetica, di sicurezza elettrica
e di altri requisiti essenziali nonche' alle specifiche previste in
materia di conformità tecnica.
Note all'art. 18:
- Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, reca:
"Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le
apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di
telecomunicazioni ed il reciproco riconoscimento della loro
conformita'".
Art. 19. - Frequenze
1. L'utilizzazione delle frequenze deve conformarsi
alla normativa in vigore nell'ordinamento italiano.
Art. 20. - Bande collettive di frequenze
1. Con provvedimenti del Ministero delle comunicazioni
sono definite:
a) le bande di frequenze di tipo collettivo la cui utilizzazione
e' prevista dagli articoli 5 e 6;
b) le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dalla direttiva
1999/5/CE;
c) le caratteristiche tecniche e le modalita' di funzionamento delle
apparecchiature indicate negli articoli 5 e 6, se non disciplinate dalla
direttiva 1999/5/CE;
d) le integrazioni necessarie per adeguare l'elenco delle apparecchiature
di cui agli articoli 5 e 6.
Note all'art. 20:
- La direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature
radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e
il reciproco riconoscimento della loro conformita', e'
pubblicata in G.U.C.E. n. L 091 del 7 aprile 1999.
Art. 21. - Collegamento alle reti pubbliche e interconnessione
1. E consentito alle reti ed ai sistemi di telecomunicazione
ad uso privato, previo consenso del Ministero delle comunicazioni, di
collegarsi alle reti pubbliche di telecomunicazioni per motivi di emergenza
e per il conseguimento delle finalita' proprie della relativa licenza
e delle autorizzazioni generali nonche' delle finalita' ammesse in caso
di esercizio di apparecchiature in libero uso.
2. E consentita l'interconnessione fra reti di telecomunicazione ad
uso privato per motivi di pubblica utilita' inerenti alla sicurezza,
alla salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni e del
territorio, quali i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti,
gasdotti fra loro collegati e le attivita' di protezione civile e di
difesa dell'ambiente e del territorio nonche' la sicurezza della navigazione
in ambito portuale. Le condizioni per l'interconnessione sono valutate
dal Ministero delle comunicazioni al quale e' presentata apposita domanda
dalle parti interessate corredata dal relativo progetto tecnico.
Art. 22. - Sperimentazione
1. E consentita la sperimentazione di sistemi e di
apparecchiature di radiocomunicazione, previo rilascio di licenza individuale
temporanea o conseguimento di autorizzazione generale temporanea. La
licenza e l'autorizzazione hanno validita' massima di centottanta giorni,
rinnovabile previa ulteriore domanda o dichiarazione al Ministero delle
comunicazioni, il quale si riserva di valutare le motivazioni addotte,
anche sulla base dei risultati conseguiti, entro sessanta giorni.
Art. 23. - Servizi via satellite
1. Il rilascio delle licenze individuali ed il conseguimento
delle autorizzazioni generali riguardanti i servizi di rete ed i servizi
di comunicazione via satellite per uso privato sono disciplinati dal
presente regolamento sulla scorta delle disposizioni dettate dal decreto
legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, ed in particolare dall'articolo
11, comma 3.
Note all'art. 23:
- L'art. 11, comma 3, del decreto legislativo
11 febbraio 1997, n. 55, recante: "Attuazione della
direttiva 94/46/CE che modifica le direttive 88/301/CEE e
90/388/CEE nella parte relativa alle comunicazioni via
satellite" e' il seguente:
"3. a' tenuto a richiedere l'autorizzazione al
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni anche il
soggetto che intende gestire per le sue esigenze,
separatamente o congiuntamente, servizi di rete e servizi
di comunicazione via satellite".
Sezione 5
Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche richiedenti un'assegnazione
di frequenze
Art. 24. - Rilascio delle licenze individuali
1. Le licenze individuali sono rilasciate fino ad
esaurimento delle frequenze riservate.
2. Nel rilascio delle licenze individuali si ha riguardo in via prioritaria
alle esigenze di natura pubblica.
3. Il rilascio a soggetti privati delle licenze individuali per l'impianto
o l'esercizio di stazioni radioelettriche e' consentito a sussidio di
attivita' industriali, commerciali, artigianali, agricole e rientranti
nel settore del terziario.
Art. 25. - Stazione radioelettrica
1. Ogni stazionione radioelettrica che operi su frequenza
assegnata deve essere munita di apposito documento di esercizio, rilasciato
dal Ministero delle comunicazioni, contenente gli elementi riguardanti
la relativa licenza individuale nonche' i dati significativi della stazione
stessa.
Art. 26. - Risorsa spettrale
1. Nel caso in cui la risorsa spettrale assegnata
risulti eccessiva rispetto alle esigenze del soggetto interessato ovvero
non sia impiegata, in tutto o in parte, dal soggetto stesso, il Ministero
delle comunicazioni, previa comunicazione o diffida, provvede a modificare
la licenza individuale e, se necessario, a revocare la licenza stessa.
Art. 27. Emittenza privata
1. Per i collegamenti in diretta attraverso ponti
mobili e per i collegamenti temporanei, di cui all'articolo 1, comma
8, della legge 30 aprile 1998, n. 122, le emittenti utilizzano esclusivamente
le frequenze comprese nelle bande destinate allo scopo dal piano nazionale
di ripartizione delle radiofrequenze.
Note all'art. 27:
- L'art. 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n.
122, recante: "Differimento di termini previsti dalla legge
31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di
programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive"
e' il seguente:
"8. Il comma 17 dell'art. 3 della legge 31 luglio 1997,
n. 249, e' sostituito dal seguente:
"17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva
operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione
sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare
collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia
attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non
interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio,
in occasione di avvenimenti di cronaca, politica,
spettacolo, cultura, sport e attualita'. Le stesse imprese,
durante la diffusione dei programmi e sulle stesse
frequenze assegnate, possono trasmettere dati e
informazioni all'utenza. La concessione costituisce titolo
per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti
temporanei, nonche' per trasmettere dati e informazioni
all'utenza ".
Sezione 6
Servizio radiomobile professionale autogestito
Art. 28. - Oggetto
1. Il servizio radiomobile professionale, per il quale
e' richiesta la licenza individuale, e' un servizio di radiocomunicazioni
ad uso professionale tra stazioni di base e stazioni mobili terrestri
e tra queste ultime. Esso permette di effettuare comunicazioni di fonia,
di dati, di messaggi precodificati, includendo prestazioni specifiche
di chiamata di gruppo, di chiamata prioritaria e di chiamata di emergenza.
2. Il sistema analogico o numerico in tecnica multiaccesso e' un sistema
che consente, attraverso una o piu' stazioni di base, di accedere ad
un gruppo comune di frequenze.
3. La presente sezione:
a) disciplina il servizio radiomobile professionale analogico
e numerico autogestito in tecnica multiaccesso;
b) individua gruppi distinti di frequenze per i servizi radiomobili
professionali analogici e numerici autogestiti.
4. Il servizio radiomobile professionale numerico autogestito utilizza,
in prima applicazione, la tecnologia TETRA (terrestrial trunked radio),
cosi' come definita dall'ETSI (european telecommunication standard institute).
5. L'impiego di standard diversi dal TETRA con l'individuazione delle
necessarie frequenze e' disciplinato da apposito regolamento.
Art. 29. - Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale
analogico in tecnica multiaccesso autogestito
1. Le coppie di frequenza in banda VHF elencate nell'allegato
E e le coppie di frequenza in banda UHF elencate nell'allegato F possono
essere utilizzate per il servizio radiomobile professionale analogico
autogestito sia in tecnica multiaccesso che in tecnica ad accesso singolo.
I sistemi radiomobili professionali analogici in tecnica multiaccesso
possono essere realizzati utilizzando anche le frequenze libere in banda
VHF e UHF gia' attribuite al servizio radiomobile professionale non
in tecnica multiaccesso.
2. Il numero delle coppie di frequenze, da assegnare a ciascun sistema
radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito,
comprendente anche le frequenze di servizio necessarie al funzionamento
del sistema stesso, e' stabilito secondo le fasce di cui all'allegato
G.
3. Rimangono valide le assegnazioni in numero maggiore di coppie effettuate
prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, fino
alla relativa scadenza, non oltre comunque il periodo previsto dall'articolo
31.
Art. 30. - Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale
numerico TETRA autogestito
1. Sono riservate al servizio radiomobile professionale
numerico TETRA autogestito, di cui all'articolo 28, le frequenze indicate
nell'allegato H.
2. Ulteriori coppie di frequenze possono essere riservate con provvedimento
ministeriale al sistema di cui al comma 1 da reperire nelle bande di
frequenze previste per tali applicazioni dal piano nazionale di ripartizione
delle frequenze in accordo con la decisione CEPT ERC/DEC (96)04.
Note all'art. 30:
La decisione CEPT ERC/DEC/(96)04 del 7 marzo 1996
concerne le bande di frequenze da designare per
l'introduzione del sistema radiomobile numerico TETRA.
Art. 31. - Adeguamento dei sistemi esistenti
1. I sistemi radiomobili professionali in tecnica
multiaccesso, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, devono adeguarsi alle disposizioni in esso contenute entro
tre anni dalla suddetta data.
Sezione 7
Radioamatori
Art. 32. - Definizione
1. L'attività di radioamatore consiste nell'espletamento
di un servizio, svolto, in linguaggio chiaro o con l'uso di codici internazionalmente
ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite,
di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico,
effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione
generale e che si interessano della tecnica della radioelettricita'
a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.
2. L'attività di radioamatore puo' essere svolta, al di fuori della
sede dell'impianto, con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso
quello aereo.
Art. 33. - P a t e n t e
1. Per conseguire l'autorizzazione generale per
l'impianto o l'esercizio di stazione di radioamatore e' necessario che
il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore,
di classe A o di classe B, di cui all'articolo 34.
2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere
superate le relative prove di esame
Art. 34. - Tipi di autorizzazione
1. L'autorizzazione generale per l'impianto o l'esercizio
di stazione di radioamatore e' di due tipi: classe A e classe B, corrispondenti,
rispettivamente, alle classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR
61-01, attuata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
1º dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio
1991.
2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A e' abilitato all'impiego
di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione
delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore
via satellite con potenza massima di 500 Watt.
3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B e' abilitato all'impiego
delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2, limitatamente a quelle
uguali o superiori a 30 MHz con potenza massima di 10 Watt.
Note all'art. 34:
Le classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione
CEPT/TR/61-0l attuata con decreto del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni 1º dicembre 1990, recante:
"Riconoscimento della licenza di radioamatore CEPT"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991
sono:
la classe 1 che corrisponde alla licenza ordinaria;
la classe 2 che corrisponde alla licenza speciale.
Art. 35. - Requisiti
1. L'impianto o l'esercizio della stazione di radioamatore
sono consentiti a chi:
a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo, di Paesi con i quali siano
intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia
residente in Italia;
b) abbia eta' non inferiore a sedici anni;
c) sia in possesso della relativa patente;
d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva
superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza
e di prevenzione finchè durano gli effetti dei provvedimenti e semprechè
non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
Note all'art. 35:
Per l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, recante: "Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero" v. nelle note
all'art. 11.
Art. 36. - Dichiarazione
1. La dichiarazione di cui all'articolo 8, commi
1 e 2, riguarda:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o
domicilio dell'interessato;
b) indicazione della sede dell'impianto;
c) gli estremi della patente di operatore;
d) il numero ed i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e portatili;
e) il nominativo gia' acquisito, come disposto dall'articolo 37, comma
2;
f) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 35.
2. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l'attestazione del versamento dei contributi dovuti
per istruttoria e per verifiche e controlli;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di
assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la patria
potestà o la tutela.
Art. 37. - Nominativo
1. A ciascuna stazione di radioamatore e' assegnato
dal Ministero delle comunicazioni un nominativo, che non puo' essere
modificato se non dal Ministero stesso.
2. Il nominativo deve essere acquisito dall'interessato prima della
presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 36, da inoltrare
entro trenta giorni dall'assegnazione del nominativo stesso.
Art. 38. - Attività di radioamatore all'estero
1. I cittadini di Stati appartenenti alla Conferenza
europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni
(CEPT), che siano in possesso della licenza rilasciata ai sensi della
relativa raccomandazione, sono ammessi, in occasione di soggiorni temporanei,
ad esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o
installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalita' ma
nel rispetto delle norme vigenti in Italia.
2. I soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), che intendano
soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere all'organo
competente del Ministero delle comunicazioni l'attestazione della rispondenza
della autorizzazione generale alle prescrizioni dettate con decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1º dicembre 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991.
3. L'impianto o l'esercizio della stazione di radioamatore, in occasione
di soggiorno temporaneo in Paese estero, e' soggetto all'osservanza
delle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni
della CEPT e delle norme vigenti nel Paese visitato.
Note all'art. 38:
- Per il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 1º dicembre 1990, v. nelle note all'art.
34.
Art. 39. - Calamità - contingenze particolari
1. L'Autorita' competente puo', in caso di pubblica
calamita' o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare
le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre
i limiti stabiliti dall'articolo 32.
Art. 40. - Assistenza
1. Puo' essere consentita ai radioamatori di svolgere
attivita' di radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive,
previa tempestiva comunicazione al Ministero delle comunicazioni del
nominativo dei radioamatori partecipanti, della localita', della durata
e dell'orario dell'avvenimento.
Art. 41. - Stazioni ripetitrici
1. Le associazioni a carattere nazionale dei radioamatori
legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni
recate dall'articolo 8, commi 1, 2, e 38, l'autorizzazione generale
per l'installazione o l'esercizio:
a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione
o instradamento di messaggi;
c) di impianti destinati ad uso collettivo.
2. L'installazione o l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale
sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal
nominativo di cui all'articolo 37 relativo al radioamatore installatore
seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.
Art. 42. - Autorizzazioni speciali
1. Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione
generale per l'impianto o l'esercizio di stazione di radioamatore puo'
essere conseguita da:
a) universita';
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali
e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la
relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, che deve attestare la qualifica della
scuola o dell'istituto;
c) scuole e corsi d'istruzione militare per i quali la dichiarazione
viene presentata dal Ministero della difesa;
d) sezioni delle associazioni nazionali dei radioamatori legalmente
costituite;
e) enti pubblici territoriali per finalita' concernenti le loro attività
istituzionali.
2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata
ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di eta' non
inferiore ad anni 18, muniti di patente e dei requisiti richiesti dall'articolo
35 per il conseguimento dell'autorizzazione generale connessa all'impianto
od all'esercizio di stazione di radioamatore.
Art. 43. - Ascolto
1. E libera l'attivita' di solo ascolto sulla gamma
di frequenze attribuite al servizio di radioamatore.
Sezione 8
Art. 44. - Banda cittadina-CB
1. Le comunicazioni in "banda cittadina", previa
la dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 6, sono consentite ai
cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea
o dello Spazio economico europeo ovvero dei Paesi con i quali siano
intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchè ai
soggetti residenti in Italia.
2. Non e' consentita l'attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato
condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due
anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione,
finchè durano gli effetti dei provvedimenti e semprechè non sia intervenuta
sentenza di riabilitazione.
3. La dichiarazione riguarda:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o
domicilio dell'interessato;
b) indicazione della sede dell'impianto;
c) il numero ed i tipi di apparati che si intendono utilizzare, fissi,
mobili e portatili;
d) l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.
4. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l'attestazione del versamento dei contributi dovuti
per l'istruttoria e per verifiche e controlli;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di
assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la patria
potestà o la tutela.
5. In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni in "banda cittadina"
possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle autorità
competenti.
Note all'art. 44:
- Per l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero" v. nelle note all'art. 11.
Capo II
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 45 - Estensione
1. Ai sensi dell'articolo 20-bis della legge 15 marzo
1997, n. 59, le disposizioni degli articoli 217, 218, 240, 398, 399,
401, 402, 403, 404 e 405 del codice postale e delle telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese alle
corrispondenti fattispecie disciplinate dal presente regolamento per
le quali é richiesta la licenza individuale o l'autorizzazione generale.
Note all'art. 45:
- L'art. 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59,
recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa" e' il seguente:
"20-bis. - 1. I regolamenti di delegificazione possono
disciplinare anche i procedimenti amministrativi che
prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito
amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:
a) eliminare o modificare detti obblighi, ritenuti
superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del
procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione
della corrispondente sanzione amministrativa;
b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi,
le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative
si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme
delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio
contenute nei regolamenti di semplificazione".
- Il testo degli articoli 217, 218, 240, 398, 399, 401,
402, 403, 404, 405 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, recante: "Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni" e' il
seguente:
"Art. 217 (Traffico ammesso - Trasgressioni -
Sanzioni). - Il titolare di concessione ad uso privato puo'
utilizzare i mezzi di telecomunicazioni cui si riferisce la
concessione stessa, soltanto per trasmissioni riguardanti
attivita' di pertinenza propria, con divieto di effettuare
traffico per conto terzi. Nei casi di calamita' naturali od
in analoghe situazioni di pubblica emergenza, a seguito
delle quali risultino interrotte le normali comunicazioni
telegrafiche o telefoniche, l'amministrazione puo'
affidare, per la durata dell'emergenza, ai concessionari di
telecomunicazioni ad uso privato, lo svolgimento di
traffico di servizio dell'amministrazione stessa, o
comunque inerente alle operazioni di soccorso ed alle
comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone e di
cose.
Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di
cui al comma precedente, saranno emanate con decreto del
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il
consiglio di amministrazione.
"Art. 218 (Violazione degli obblighi). - Salvo che il
fatto costituisca reato punibile con pena piu' grave,
chiunque stabilisce od esercita impianti di
telecomunicazioni per finalita' o con modalita' diverse da
quelle indicate negli atti di concessione, e' punito con la
sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000.
I contravventori che, per effetto della infrazione
commessa, si sono sottratti al pagamento di un maggior
canone, sono tenuti a corrispondere una somma pari al
doppio del corrispettivo a cui si sono sottratti; tale
somma non potra' essere inferiore a L. 20.000.
Per ogni altra violazione di obblighi della
concessione, l'amministrazione puo' imporre il pagamento di
una penale nella misura prevista dal regolamento o
nell'atto di concessione.
a' fatta salva, in ogni caso, la facolta' della
amministrazione di disporre la sospensione in via cautelare
e di pronunciare la decadenza della concessione".
"Art. 240 (Turbative ai servizi di
telecomunicazioni). - Fermo restando quanto previsto
dall'art. 23 del presente decreto, e' vietato arrecare
disturbi o causare interferenze alle telecomunicazioni ed
alle opere ad esse inerenti.
Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente,
in via amministrativa, i direttori dei circoli delle
costruzioni telegrafiche e telefoniche, ed i capi degli
ispettorati di zona della Azienda di Stato per i servizi
telefonici, competenti per territorio".
"Art. 398 (Prevenzione ed eliminazione dei disturbi
alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni). - a'
vietato costruire od importare nel territorio nazionale, a
scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi
titolo, apparati od impianti elettrici, radioelettrici o
linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti
alle norme stabilite per la prevenzione e per la
eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle
radioricezioni.
All'emanazione di dette norme, che determinano anche il
metodo da seguire per l'accertamento della rispondenza, si
provvede con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in
conformita' alle direttive delle Comunita' europee.
L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di
commercio dei materiali indicati nel primo comma sono
subordinate al rilascio di una certificazione, di un
contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero
alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza nei
modi da stabilire con il decreto di cui al secondo comma.
Con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e'
effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti
che rilasciano i contrassegni o gli attestati di
rispondenza previsti dal precedente comma".
"Art. 399 (Sanzioni). - Chiunque contravvenga alle
disposizioni di cui al precedente art. 398 e' punito con
sanzione amministrativa da lire 15.000 a lire 300.000.
Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei
costruttori o degli importatori di apparati o impianti
elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione
amministrativa da lire 50.000 a lire 100.000, oltre alla
confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi
alla certificazione di rispondenza di cui al precedente
art. 398".
"Art. 401 (Esecuzione di impianti radioelettrici non
autorizzati). - Chiunque esegua impianti radioelettrici per
conto di chi non sia munito di concessione quando questa
sia richiesta ai sensi del presente decreto, e' punito con
la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000".
"Art. 402 (Costruzione, uso ed esercizio di impianti
radioelettrici. Norme applicabili). - Le norme di cui ai
precedenti articoli 398, 399 e 400 si applicano anche nel
caso di costruzione, uso ed esercizio di apparati, impianti
ed apparecchi radioelettrici che producano, o siano
predisposti per produrre, emissioni su frequenze o con
potenze diverse da quelle ammesse, per il servizio cui sono
destinati, dai regolamenti internazionali e dalle
disposizioni nazionali o dagli atti di concessione".
"Art. 403 (Detenzione abusiva di apparecchi
radiotrasmittenti). - Chiunque detenga apparecchi
radiotrasmittenti senza averne fatta preventiva denuncia
all'autorita' locale di pubblica sicurezza e
all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni,
e' punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a
lire 200.000.
L'obbligo della denuncia non incombe sui titolari di
concessioni rilasciate ai sensi del presente decreto".
"Art. 404 (Uso di nominativi falsi o alterati. -
Sanzioni). - Chiunque, anche se munito di regolare licenza,
usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati o
soprannomi non dichiarati, e' punito con la sanzione
amministrativa da lire 20.000 a lire 400.000 se il fatto
non costituisca reato piu' grave.
Alla stessa pena e' sottoposto chiunque usi nelle
stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella
autorizzata dalla licenza od ometta la tenuta e
l'aggiornamento del registro di stazione".
"Art. 405 (Impianti od apparecchi radiotelegrafici
installati nelle navi ed aerei nazionali - Inosservanza di
norme - Sanzioni). - Le sanzioni previste dai precedenti
articoli 403 e 404 si applicano anche se i fatti siano
commessi a bordo di navi o aerei nazionali.
Indipendentemente dall'azione penale, l'amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni puo' provvedere
direttamente, a spese del contravventore, a rimuovere
l'impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi".
- L'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, concernente: "Regolamento
recante norme per la semplificazione dei procedimenti
relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia" e' il seguente:
"1. Fuori dei casi previsti dall'art. 10, i contratti e
subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarati
urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a
provvedimenti gia' disposti, sono stipulati, autorizzati o
adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con
la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non
sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere
autenticata con le modalita' dell'art. 20 della legge
4 gennaio 1968, n. 15".
- L'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
recante: "Disposizioni contro la mafia" e' il seguente:
"Art. 10. - 1. Le persone alle quali sia stata
applicata con provvedimento definitivo una misura di
prevenzione non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di
commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche'
siano richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione
e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione
e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di
fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei
registri della camera di commercio per l'esercizio del
commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari
astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque
denominati;
f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti
pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il
divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo
fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi
riguardanti la pubblica amministrazione e relativi
subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli
a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le
autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le
iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi, Il provvedimento del tribunale puo' essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze
previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di
chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di
prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura
di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi
modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono
efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad
eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed
esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia.
5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia'
disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia'
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo'
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e'
in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale
puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del comma 3.
A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi
restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e,
comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla
data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla
comunicazione.
5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale.".
- Per il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490,
v. nelle note all'art. 7.
Art. 46. - Abrogazione
1. Sono abrogati gli articoli 189, 192, 215, 337 e
409 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
2. La restituzione della cauzione, dopo l'accertamento della regolarità
dei pagamenti, è effettuata dal Ministero delle comunicazioni
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 47. - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio
2002, salvo per cio' che concerne il servizio radiomobile professionale
numerico TETRA autogestito o per quanto diversamente previsto dal presente
regolamento.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 5 ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Ruggiero, Ministro degli affari esteri
Martino, Ministro della difesa
Castelli, Ministro della giustizia
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Scajola, Ministro dell'interno
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività
produttive, registro n. 7 Comunicazioni, foglio n. 209
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