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Legislazione italiana - Italians Laws - Leyes italianas - Lois Italiennes


D.P.R. n. 447, 5 ottobre 2001

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28-12-2001 - Supplemento Ordinario n. 282)

Questo Decreto è stato ABROGATO dal
D. L. 1 agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche



Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali
per i servizi di telecomunicazione ad uso privato.


Capo I
ATTIVITA' DI TELECOMUNICAZIONI AD USO PRIVATO

Sezione 1
Definizioni, scopo ed ambito di applicazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, recante norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatore;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed ha dettato norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto l'articolo 20, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, che integra la costituzione e la convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), adottate a Kyoto il 14 ottobre 1994, ratificate con legge 26 gennaio 1999, n. 26;

Visto l'articolo 2, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50 - legge di semplificazione 1998;

Visti gli articoli 32-bis e 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come introdotti dall'articolo 6 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2000 che ha approvato il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2000;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la necessita' di adeguare gli istituti della concessione e dell'autorizzazione ad uso privato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 al nuovo regime delle licenze individuali e delle autorizzazioni generali introdotto dall'articolo 20, commi 4 e 5, della citata legge n. 448 del 1998;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato prot. n. 12809 del 10 febbraio 2000;

Udito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prot. 6718/00/NA del 21 aprile 2000;

Vista la nota della Commissione europea n. 4735 del 5 dicembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 105/2001, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 23 aprile 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 settembre 2001;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, degli affari esteri, della difesa, della giustizia, delle attività produttive, dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;


          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 5 agosto
          1966,  n.  1214,  reca:  "Nuove  norme sulle concessioni di
          impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori".
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 29 marzo
          1973,  n.  156,  reca:  "Approvazione del testo unico delle
          disposizioni  legislative in materia postale, di bancoposta
          e di telecomunicazioni".
              - La  legge  31 luglio 1997, n. 249, reca: "Istituzione
          dell'Autorità   per le garanzie nelle comunicazioni e norme
          sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".
              - Il  testo  dell'art.  20,  commi  5  e 6, della legge
          23 dicembre  1998,  n.  448,  recante:  "Misure  di finanza
          pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo"  e' il
          seguente:
              "5. Con  regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma  2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,  sono disciplinati i servizi di telecomunicazioni ad
          uso  privato attraverso l'introduzione degli istituti della
          licenza  individuale, della autorizzazione generale e della
          dichiarazione.
              6.  Con  decreto  del Ministro delle comunicazioni sono
          fissati   i   contributi   inerenti   alle   attività    di
          telecomunicazioni  ad  uso  privato  sulla base dei criteri
          stabiliti  nei  commi  20  e 21 dell'art. 6 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in
          misura  comunque non inferiore a quella dovuta per il 1998,
          aumentata  di  una  percentuale pari al tasso di inflazione
          programmato".
              - La  legge  26 gennaio 1999, n. 26, reca: "Ratifica ed
          esecuzione  degli  atti finali, con allegati adottati dalla
          Conferenza  dei  plenipotenziari dell'Unione internazionale
          delle    telecomunicazioni   (UIT),   tenutasi   a   Kyoto,
          19 settembre-14 ottobre 1994".
              - L'art.  2,  comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50,
          recante:   "Delegificazione   e   testi   unici   di  norme
          concernenti   procedimenti   amministrativi   -   legge  di
          semplificazione 1998", e' il seguente:
              "2. Dopo l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e'
          inserito il seguente:
              "Art.  20-bis. - 1.  I  regolamenti  di delegificazione
          possono  disciplinare  anche  i procedimenti amministrativi
          che   prevedono  obblighi  la  cui  violazione  costituisce
          illecito   amministrativo   e   possono,   in   tale  caso,
          alternativamente:
                a) eliminare  o  modificare  detti obblighi, ritenuti
          superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del
          procedimento;  detta  eliminazione  comporta  l'abrogazione
          della corrispondente sanzione amministrativa;
                b) riprodurre  i  predetti obblighi; in tale ipotesi,
          le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative
          si  applicano  alle  violazioni  delle corrispondenti norme
          delegificate,   secondo  apposite  disposizioni  di  rinvio
          contenute nei regolamenti di semplificazione. ".
              -  Il  testo degli articoli 32-bis e 32-ter del decreto
          legislativo   30 luglio   1999,  n.  300,  come  introdotti
          dall'art.  6  del  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001,
          n. 317, e' il seguente:
              "Art.     32-bis (Istituzione     del    Ministero    e
          attribuzioni). - 1.   E   istituito   il   Ministero  delle
          comunicazioni".
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti    allo    Stato    in    materia    di    poste,
          telecomunicazioni,    reti    multimediali,    informatica,
          telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie
          innovative  applicate al settore delle comunicazioni, ferme
          restando le competenze in materia di stampa ed editoria del
          Dipartimento   per   l'informazione   e   l'editoria  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri. Restano ferme le
          competenze    dell'Autorità    per    le   garanzie   nelle
          comunicazioni".
              "Art.   32-ter  (Aree  funzionali). - 1.  Il  Ministero
          svolge  in particolare le funzioni e i compiti di spettanza
          statale nelle seguenti aree funzionali:
                a) comunicazioni   e   tecnologie  dell'informazione:
          politiche  nel  settore  delle  comunicazioni,  adeguamento
          periodico  del servizio universale delle telecomunicazioni;
          piano  nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo
          coordinamento   internazionale,  radiodiffusione  sonora  e
          televisiva  e  telecomunicazioni,  con particolare riguardo
          alla  concessione  del servizio pubblico radiotelevisivo ed
          ai  rapporti  con  il  concessionario,  alla disciplina del
          settore   delle   telecomunicazioni,   al   rilascio  delle
          concessioni,  delle  autorizzazioni  e  delle licenze, alla
          verifica  degli obblighi di servizio universale nel settore
          delle  telecomunicazioni,  alla  vigilanza sulla osservanza
          delle    normative    di    settore   e   sulle   emissioni
          radioelettriche  ed  alla emanazione delle norme di impiego
          dei  relativi  apparati,  alla  sorveglianza  sul  mercato;
          servizi  postali  e bancoposta, con particolare riferimento
          alla   regolamentazione   del   settore,  ai  contratti  di
          programma  e  di  servizio  con  le  Poste  italiane,  alle
          concessioni  ed  autorizzazioni  nel  settore  dei  servizi
          postali,  alla emissione delle carte valori, alla vigilanza
          sul  settore  e  sul  rispetto  degli  obblighi di servizio
          universale;   produzioni   multimediali,   con  particolare
          riferimento  alle  iniziative  volte alla trasformazione su
          supporti   innovativi  e  con  tecniche  interattive  delle
          produzioni   tradizionali,  ferme  restando  le  competenze
          dell'Autorità    per   le   garanzie  nelle  comunicazioni;
          tecnologie  dell'informazione,  con particolare riferimento
          alle  funzioni  di  normazione  tecnica, standardizzazione,
          accreditamento, certificazione ed omologazione nel settore,
          coordinamento  della  ricerca  applicata  per le tecnologie
          innovative   nel  settore  delle  telecomunicazioni  e  per
          l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard.".
              -  Il  comma  2  dell'art.  17  della legge n. 400/1998
          (Disciplina  dell'attività   di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  siano  emanati  i regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio  della potestà
          regolamentare  del  Governo,  determinino le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongano l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              - Il   testo   dell'art.   20,  comma  4,  della  legge
          23 dicembre  1998,  n.  448,  recante:  "Misure  di finanza
          pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo"  e' il
          seguente:
              "4.  I  commi  2, 3, 4 e 5 dell'art. 21 del decreto del
          Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono
          abrogati  e sono annullati eventuali effetti intervenuti in
          attuazione delle disposizioni predette.
              5.  Con  regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma  2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,  sono disciplinati i servizi di telecomunicazioni ad
          uso  privato attraverso l'introduzione degli istituti della
          licenza  individuale, della autorizzazione generale e della 
          dichiarazione".


E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1. - Definizioni.

1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento si intendono per:

a) "servizio di telecomunicazioni", un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi;

b) "servizio di telecomunicazioni ad uso privato", un servizio di telecomunicazioni svolto nell'interesse proprio dal titolare o dai contitolari di una licenza individuale o di una autorizzazione generale;

c) "licenza individuale", un provvedimento rilasciato dal Ministero delle comunicazioni per lo svolgimento di una attività di telecomunicazioni ad uso privato;

d) "autorizzazione generale", un'autorizzazione a svolgere un'attività di telecomunicazioni ad uso privato che si consegue:
1) sulla base dell'istituto del silenzio-assenso dopo un predeterminato periodo di tempo dalla produzione di apposita dichiarazione;

2) contestualmente alla produzione della dichiarazione da parte del soggetto interessato;
e) "libero uso", la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di telecomunicazioni senza necessita' di licenza o di autorizzazione.
Art. 2. - Scopo ed ambito di applicazione

1. Il presente capo:

a) individua i servizi ed i sistemi di telecomunicazioni ad uso privato da assoggettare a licenza individuale o ad autorizzazione generale; indica altresì le apparecchiature terminali ed i dispositivi di libero uso;

b) fissa le condizioni per le licenze individuali e per le autorizzazioni generali ai fini dell'installazione di impianti e dell'esercizio di servizi di telecomunicazioni;

c) fissa le condizioni per l'adeguamento delle concessioni e delle autorizzazioni ad uso privato gia' rilasciate alle disposizioni di cui alla lettera b).
Art. 3. - Amministrazioni dello Stato, organismi militari ed internazionali

1. Restano in vigore le disposizioni dettate dagli articoli 184, commi primo, quarto e quinto, e 316 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.


     	  Note all'art. 3:
              - Il  testo  degli  articoli 184, commi primo, quarto e
          quinto  e  316 del codice postale e delle telecomunicazioni
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          29 marzo  1973,  n.  156  recante:  "Approvazione del testo
          unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
          bancoposta e di telecomunicazioni" e' il seguente:
              "Art.   184   (Impianti   di   telecomunicazioni  delle
          amministrazioni dello Stato e di esercenti di mezzi adibiti
          al  pubblico servizio di trasporto di persone o cose). - Le
          amministrazioni    dello    Stato    possono    provvedere,
          nell'interesse   esclusivo   dei   propri   servizi,   alla
          costruzione     ed    all'esercizio    di    impianti    di
          telecomunicazioni,  previo  consenso  dell'amministrazione,
          alla  quale  spetta anche di autorizzare il collegamento di
          tali  impianti  alla  rete  urbana od a quella interurbana,
          alle condizioni stabilite nel regolamento.
              (Omissis).
              Il  consenso  dell'amministrazione non e' richiesto per
          le  necessita'  di  ordine  militare,  salvo  nei  casi  di
          interconnessione  con  altre reti. a' necessario, comunque,
          il coordinamento tecnico con la stessa amministrazione.
              La  norma  di  cui al precedente comma si applica anche
          agli  Organismi  internazionali di cui lo Stato italiano fa
          parte,  nonché ai  Paesi membri degli stessi organismi, nei
          limiti  in  cui  un  accordo  di  Governo abbia previsto la
          possibilità  di  eseguire  ed  esercitare  nel   territorio
          italiano impianti di telecomunicazioni".
              "Art.  316 (Stazioni ad uso delle amministrazioni dello
          Stato). -   Per   l'impianto   e  l'esercizio  di  stazioni
          radioelettriche  da parte delle amministrazioni dello Stato
          il  consenso  di  cui  all'art.  184  e'  subordinato  alla
          accettazione  delle  caratteristiche tecniche stabilite per
          l'impianto e delle modalità di svolgimento del traffico."


Sezione 2
Categorie di attività di telecomunicazioni ad uso privato

Art. 4. - Licenza individuale

1. Una licenza individuale é necessaria nel caso di installazione di una o più stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di Terra e via satellite richiedenti un'assegnazione di frequenza, con particolare riferimento a:

a) sistemi: fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici;
b) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;
c) sistemi di ricerca spaziale;
d) sistemi di esplorazione della Terra;
e) sistemi di operazioni spaziali;
f) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
g) sistemi di ausilio alla meteorologia;
h) sistemi di radioastronomia.

Art. 5. Autorizzazione generale

1. Un'autorizzazione generale e' necessaria nel caso di:

a) installazione o esercizio di una rete di telecomunicazioni su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lett.a);

b) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo:
    1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di radioamatore nonché le stazioni e gli impianti di cui all'articolo 41, comma 1;

    2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03. In particolare l'autorizzazione e' richiesta nel caso:

    2.1) di installazione o esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera a);

    2.2) di installazione o esercizio di reti locali radiolan e hiperlan, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera b);

    2.3) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;

    2.4) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione;

    2.5) di installazione o esercizio di apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque l'emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni nautiche nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave;

    2.6) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività sportive ed agonistiche;

    2.7) di installazione o esercizio di apparecchi per ricerca persone;

    2.8) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate;

    2.9) di installazione o esercizio di apparecchiature per comunicazioni a breve distanza di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8), comprese le comunicazioni in "banda cittadina - CB", sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori.


2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma dell'articolo 20.


          Note all'art. 5:
          - La raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03 concerne l'impiego
          di apparati a corto raggio, adottata a Tromso nel 1997.


Art. 6. - Libero uso

1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT-ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:

a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 183, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973;
b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 183, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973; sono disciplinate ai sensi dell'articolo 5 le reti hiperlan operanti obbligatoriamente in ambienti chiusi o con vincoli specifici;
c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
f) telecomandi dilettantistici;
g) applicazioni induttive;
h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;
i) ausili per handicappati;
l) applicazioni medicali di debolissima potenza;
m) applicazioni audio senza fili;
n) apriporta;
o) radiogiocattoli;
p) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;
q) apparati non destinati ad impieghi specifici.

2. Sono altresì di libero uso:

a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 183, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973;
b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione.

3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma dell'articolo 20.


          
	  Note all'art. 6:
              -  Per  la  raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03 v. nelle
          note all'art. 5.
              - L'art. 183, comma secondo, del decreto del Presidente
          della   Repubblica   29 marzo   1973,   n.   156,  recante:
          "Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative   in   materia  postale,  di  bancoposta  e  di
          telecomunicazioni" e' il seguente:
              "Tuttavia  e'  consentito  al privato di stabilire, per
          suo   uso  esclusivo,  impianti  di  telecomunicazioni  per
          collegamenti  a  filo  nell'ambito  del proprio fondo o  di 
          più fondi  di  sua  proprietà,   purché   contigui,  ovvero
          nell'ambito  dello  stesso edificio per collegare una parte
          di  proprietà  del  privato  con altra  comune, purché  non
          connessi   alle   reti  di  telecomunicazione  destinate  a
          pubblico servizio.".


Sezione 3
Procedure

Art. 7. - Procedura di licenza individuale

1. Nel caso di richiesta di una licenza individuale di cui all'articolo 4, il soggetto interessato e' tenuto a presentare al Ministero delle comunicazioni una domanda, conforme al modello riportato nell'allegato A1, contenente informazioni riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento del contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo ed il pagamento del contributo annuo per l'impiego delle frequenze assegnate ai fini dell'esercizio del collegamento nonché' il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche.

Alla domanda di cui all'allegato A1 deve essere acclusa la documentazione seguente:

a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in conformità alle normative tecniche vigenti, finalizzato all'uso ottimale delle risorse spettrali con particolare riferimento, fra l'altro, alle aree di copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto e' elaborato secondo i modelli di cui agli allegati A2 ed A3, sottoscritto da soggetto abilitato. Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica particolareggiata del sistema che si intende gestire. In particolare, esso deve indicare:
1) il tipo, l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni radioelettriche, tenendo presente che per stazione radioelettrica si intende una stazione costituita da uno o più trasmettitori o ricevitori o da un complesso di trasmettitori e ricevitori nonché dagli apparecchi accessori necessari per effettuare un servizio di radiocomunicazioni in un determinato punto;

2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio che si intende gestire, di cui si propone l'utilizzazione;

3) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato D per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

c) l'attestato dell'avvenuto versamento del contributo iniziale a titolo di rimborso delle spese riguardanti l'istruttoria amministrativa.

3. Il Ministero delle comunicazioni, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, comunica l'avvio del procedimento istruttorio.

4. Il Ministero delle comunicazioni rilascia la licenza individuale entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in casi particolari e sulla base di adeguata motivazione da comunicare all'interessato, entro centoventi giorni.

5. Se in corso d'esame la domanda risulta carente rispetto agli elementi informativi da considerare essenziali ed ai dati di cui agli allegati al presente regolamento, il Ministero delle comunicazioni richiede, non oltre trenta giorni dal ricevimento della domanda stessa, le integrazioni necessarie che l'interessato e' tenuto a fornire entro trenta giorni dalla richiesta.

6. Il Ministero delle comunicazioni, nei casi di cui al comma 5, rilascia la licenza entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta ovvero entro centoventi giorni in casi particolari; qualora la documentazione non sia presentata nei termini, il Ministero comunica all'interessato l'archiviazione della domanda.

7. Ogni variazione degli elementi di cui alla domanda ed alla relativa documentazione, che si intenda apportare successivamente al rilascio della licenza individuale, deve essere comunicata al Ministero il quale, entro quarantacinque giorni, autorizza la variazione o comunica all'interessato la necessita' di presentare una nuova domanda di licenza.

8. L'installazione o l'esercizio di una stazione radioelettrica non possono avvenire prima del rilascio della relativa licenza individuale.

9. Allo scopo di garantire una gestione efficace della risorsa spettrale, dalla licenza individuale non discende al titolare alcun diritto di uso in esclusiva delle frequenze assegnate.

10. Una licenza individuale non puo' essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, senza l'assenso del Ministero delle comunicazioni.


   	  
	  Note all'art. 7:
              - Il  decreto  legislativo 8 agosto 1994, n. 490, reca:
          "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47,
          in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla
          normativa antimafia".
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 3 giugno
          1998,  n.  252,  reca:  "Regolamento  recante  norme per la
          semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle
          comunicazioni e delle informazioni antimafia".


Art. 8. - Procedura di autorizzazione generale

1. Il soggetto che intende conseguire un'autorizzazione generale, e' tenuto ad inviare al Ministero delle comunicazioni una dichiarazione conforme al modello riportato nell'allegato B1, nel caso di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e B2 per l'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), fermo restando quanto previsto dall'articolo 37.

2. La dichiarazione contiene le informazioni riguardanti l'interessato, le indicazioni circa le caratteristiche dei sistemi radioelettrici da impiegare, ove previsti, e l'impegno ad osservare specifici obblighi quali quello del pagamento del contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo nonché quello dell'osservanza delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione seguente:

a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione ed esercizio di una rete di telecomunicazioni su supporto fisico, ad onde convogliate e su sistemi ottici, sottoscritto da un soggetto abilitato;

b) la dichiarazione sostitutiva di atto di otorietà conforme all'allegato D per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

c) gli attestati dell'avvenuto versamento del contributo a titolo di rimborso delle spese riguardanti l'istruttoria amministrativa e del contributo per l'attività di vigilanza e controllo relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.
3. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili, l'interessato, sulla scorta del verbale di collaudo della stazione, se prescritto, richiede al Ministero delle comunicazioni la licenza di stazione; questa tiene luogo dell'autorizzazione generale.

4. Qualora il Ministero non comunichi all'interessato un provvedimento negativo entro quattro settimane dalla data di ricezione della dichiarazione, di cui al comma 1, l'autorizzazione generale si intende acquisita sulla base dell'istituto del silenzio-assenso.

5. Se l'attività non può essere avviata, a seguito di intervento del Ministero delle comunicazioni, l'interessato ha diritto al rimborso del contributo versato per verifiche e controlli.

6. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2), il soggetto e' tenuto ad inviare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nell'allegato C, fermo restando quanto previsto dall'articolo 45. Per la compilazione della dichiarazione si applicano le disposizioni dettate dal comma 2, fatta eccezione per la lettera a). La produzione della dichiarazione da' titolo ad avviare contestualmente l'attività di telecomunicazioni oggetto della dichiarazione stessa.

7. Il titolare dell'autorizzazione generale é tenuto a conservare copia della dichiarazione di cui ai commi 1 e 6.

8. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla relativa documentazione deve essere comunicata al Ministero il quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all'interessato la necessita' di presentare una nuova dichiarazione.

9. La cessione dell'autorizzazione generale e' comunicata al Ministero delle comunicazioni, il quale formula eventuali osservazioni entro trenta giorni.


          Note all'art. 8:
          Per  il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e 
          il  decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
          1998, n. 252, v. nelle note all'art. 7.

Sezione 4
Disposizioni comuni alle attività di telecomunicazioni ad uso privato

Art. 9. - Validità

1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali hanno validità non superiore a dieci anni e sono rinnovabili. 2. La validita' delle licenze individuali e' indicata nei singoli provvedimenti dal Ministero delle comunicazioni, tenendo anche conto dell'eventuale richiesta dell'interessato; nel provvedimento e' stabilito anche il periodo entro il quale deve essere presentata la domanda di rinnovo, di norma sei mesi prima della scadenza.

3. Per le autorizzazioni generali l'interessato puo' fissare nella dichiarazione, rispetto a quanto previsto nel comma 1, un periodo inferiore, fermo restando che il Ministero delle comunicazioni puo' intervenire al riguardo in sede di istruttoria della pratica; il rinnovo deve essere richiesto con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

4. La scadenza della validità deve coincidere con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità.

5. L'interessato puo' richiedere, motivandolo, il rilascio di licenze individuali temporanee: sono tali quelle con validita' inferiore all'anno; ugualmente l'interessato puo' fissare una validita' temporanea, inferiore all'anno, nella dichiarazione finalizzata al conseguimento delle autorizzazioni generali. Le licenze e le autorizzazioni temporanee sono assoggettate a specifici contributi.

Art. 10. - Domande e dichiarazioni

1. Le domande di licenza individuale e le dichiarazioni inerenti alle autorizzazioni generali possono essere consegnate direttamente all'ufficio competente ovvero trasmesse mediante invio raccomandato con avviso di ricevimento.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, la dichiarazione, di cui al medesimo articolo 8, tiene luogo della licenza di stazione.

3. Nel caso in cui la domanda o la dichiarazione di cui al comma 1 sia prodotta da piu' soggetti, deve essere designato tra questi il rappresentante abilitato a tenere i rapporti con il Ministero delle comunicazioni.

Art. 11. - Requisiti

1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali, salvo quanto previsto nelle sezioni 7u' e 8u', possono essere conseguite da cittadini o da persone giuridiche dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo o di Stato appartenente all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a condizione che, relativamente all'OMC, siano state ratificate le inerenti disposizioni, ovvero di Stato con cui siano intervenuti accordi di reciprocita', fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Non puo' conseguire il titolo chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finche' durano gli effetti dei provvedimenti e sempreche' non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.


   
          Note all'art. 11:
              - L'art.  2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio
          1998,  n.  286,  recante:  "Testo  unico delle disposizioni
          concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e norme sulla
          condizione dello straniero" e' il seguente:
              "2.   Lo   straniero   regolarmente   soggiornante  nel
          territorio  dello  Stato gode dei diritti in materia civile
          attribuiti  al cittadino italiano, salvo che le convenzioni
          internazionali  in  vigore per l'Italia e il presente testo
          unico  dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente
          testo  unico  o  le convenzioni internazionali prevedano la
          condizione  di  reciprocita',  essa  e' accertata secondo i
          criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione."


Art. 12. - Obblighi

1. Il titolare di licenza individuale e di autorizzazione generale e' tenuto, nel corso di validita' del titolo, ad ottemperare a norme adottate nell'interesse della collettivita' o per l'adeguamento all'ordinamento internazionale con specifico riguardo alla sostituzione o all'adattamento delle apparecchiature nonche' al cambio delle frequenze.

2. Il soggetto, che ha titolo ad esplicare attivita' di telecomunicazioni ad uso privato, e' tenuto a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di salute della popolazione, di protezione ambientale, nonche' le norme urbanistiche e quelle dettate dai regolamenti comunali in tema di assetto territoriale.

3. Ai fini dell'installazione o dell'esercizio di stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitu', l'interessato e' tenuto ad acquisire preventivamente il benestare di competenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile relativamente agli aspetti di sicurezza aeronautici.

Art. 13. - Sospensione - revoca - decadenza

1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento, ivi compreso quello del versamento dei contributi, previa diffida, la licenza individuale e l'autorizzazione generale possono essere sospese fino a trenta giorni.

2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell'applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.

3. La decadenza dalla licenza o dall'autorizzazione e' pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Art. 14. - Contributi

1. La disciplina dei contributi inerenti alle licenze individuali ed alle autorizzazioni generali e' dettata dal decreto del Ministro delle comunicazioni di cui all'articolo 20, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.


   
          Note all'art. 14:
          - Per l'art. 20, comma 6, della legge 23 dicembre 1998,
          n. 448, si veda nelle note alle premesse.


Art. 15. - Adeguamento

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le concessioni e le autorizzazioni in atto alla data di entrata in vigore del regolamento stesso si convertono automaticamente in licenza individuale ed in autorizzazioni generali sulla base delle disposizioni recate dagli articoli 4 e 5.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere validita' le concessioni e le autorizzazioni concernenti l'utilizzo di apparecchiature terminali e di dispositivi per i quali l'articolo 6 prevede il libero uso.

3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento le licenze individuali e le autorizzazioni generali di cui al comma 1 acquisiscono una validita' di dieci anni a decorrere dalla data originaria della concessione o della autorizzazione o da quella dell'ultimo rinnovo: ai titolari e' consentito di rinunciare alla licenza o all'autorizzazione entro il 31 dicembre 2001.

Art. 16. - Verifiche e controlli

1. Il titolare di licenza individuale e di autorizzazione generale e' tenuto a consentire le verifiche ed i controlli necessari all'accertamento della regolarita' dello svolgimento della inerente attivita' di telecomunicazioni.

2. I competenti uffici del Ministero delle comunicazioni hanno facoltà di effettuare detti controlli e verifiche presso le sedi degli interessati, che sono tenuti a fare accedere i funzionari.

3. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal presente regolamento é svolto, ferme restando le competenze degli organi di polizia, dagli uffici periferici del Ministero delle comunicazioni ai quali compete l'applicazione delle previste sanzioni amministrative.

Art. 17. - Rinuncia

1. Gli interessati possono rinunciare alla licenza individuale ed alla autorizzazione generale entro il 30 novembre di ciascun anno, indipendentemente dalla durata della validità del titolo. La rinuncia ha effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo. Le relative comunicazioni possono essere consegnate anche direttamente all'ufficio competente del Ministero delle comunicazioni.

Art. 18. - Requisiti delle apparecchiature

1. Le apparecchiature impiegate per le attività di cui agli articoli 4, 5 e 6, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, devono essere rispondenti alle specifiche stabilite in materia di compatibilità elettromagnetica, di sicurezza elettrica e di altri requisiti essenziali nonche' alle specifiche previste in materia di conformità tecnica.


          Note all'art. 18:
          - Il  decreto  legislativo 9 maggio 2001, n. 269, reca:
          "Attuazione   della   direttiva  1999/5/CE  riguardante  le
          apparecchiature  radio,  le  apparecchiature  terminali  di
          telecomunicazioni ed il reciproco riconoscimento della loro
          conformita'".

Art. 19. - Frequenze

1. L'utilizzazione delle frequenze deve conformarsi alla normativa in vigore nell'ordinamento italiano.

Art. 20. - Bande collettive di frequenze

1. Con provvedimenti del Ministero delle comunicazioni sono definite:

a) le bande di frequenze di tipo collettivo la cui utilizzazione e' prevista dagli articoli 5 e 6;
b) le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE;
c) le caratteristiche tecniche e le modalita' di funzionamento delle apparecchiature indicate negli articoli 5 e 6, se non disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE;
d) le integrazioni necessarie per adeguare l'elenco delle apparecchiature di cui agli articoli 5 e 6.


          Note all'art. 20:
              - La  direttiva  1999/5/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature
          radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e
          il  reciproco  riconoscimento  della  loro  conformita', e'
          pubblicata in G.U.C.E. n. L 091 del 7 aprile 1999.


Art. 21. - Collegamento alle reti pubbliche e interconnessione

1. E consentito alle reti ed ai sistemi di telecomunicazione ad uso privato, previo consenso del Ministero delle comunicazioni, di collegarsi alle reti pubbliche di telecomunicazioni per motivi di emergenza e per il conseguimento delle finalita' proprie della relativa licenza e delle autorizzazioni generali nonche' delle finalita' ammesse in caso di esercizio di apparecchiature in libero uso.

2. E consentita l'interconnessione fra reti di telecomunicazione ad uso privato per motivi di pubblica utilita' inerenti alla sicurezza, alla salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni e del territorio, quali i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti fra loro collegati e le attivita' di protezione civile e di difesa dell'ambiente e del territorio nonche' la sicurezza della navigazione in ambito portuale. Le condizioni per l'interconnessione sono valutate dal Ministero delle comunicazioni al quale e' presentata apposita domanda dalle parti interessate corredata dal relativo progetto tecnico.

Art. 22. - Sperimentazione

1. E consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione, previo rilascio di licenza individuale temporanea o conseguimento di autorizzazione generale temporanea. La licenza e l'autorizzazione hanno validita' massima di centottanta giorni, rinnovabile previa ulteriore domanda o dichiarazione al Ministero delle comunicazioni, il quale si riserva di valutare le motivazioni addotte, anche sulla base dei risultati conseguiti, entro sessanta giorni.

Art. 23. - Servizi via satellite

1. Il rilascio delle licenze individuali ed il conseguimento delle autorizzazioni generali riguardanti i servizi di rete ed i servizi di comunicazione via satellite per uso privato sono disciplinati dal presente regolamento sulla scorta delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, ed in particolare dall'articolo 11, comma 3.


          Note all'art. 23:
              - L'art.   11,   comma   3,   del  decreto  legislativo
          11 febbraio   1997,   n.  55,  recante:  "Attuazione  della
          direttiva  94/46/CE  che modifica le direttive 88/301/CEE e
          90/388/CEE  nella  parte  relativa  alle  comunicazioni via
          satellite" e' il seguente:
              "3.   a'   tenuto   a  richiedere  l'autorizzazione  al
          Ministero  delle  poste  e delle telecomunicazioni anche il
          soggetto   che   intende   gestire  per  le  sue  esigenze,
          separatamente  o  congiuntamente, servizi di rete e servizi
          di comunicazione via satellite".


Sezione 5
Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche richiedenti un'assegnazione di frequenze

Art. 24. - Rilascio delle licenze individuali

1. Le licenze individuali sono rilasciate fino ad esaurimento delle frequenze riservate.

2. Nel rilascio delle licenze individuali si ha riguardo in via prioritaria alle esigenze di natura pubblica.

3. Il rilascio a soggetti privati delle licenze individuali per l'impianto o l'esercizio di stazioni radioelettriche e' consentito a sussidio di attivita' industriali, commerciali, artigianali, agricole e rientranti nel settore del terziario.

Art. 25. - Stazione radioelettrica

1. Ogni stazionione radioelettrica che operi su frequenza assegnata deve essere munita di apposito documento di esercizio, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni, contenente gli elementi riguardanti la relativa licenza individuale nonche' i dati significativi della stazione stessa.

Art. 26. - Risorsa spettrale

1. Nel caso in cui la risorsa spettrale assegnata risulti eccessiva rispetto alle esigenze del soggetto interessato ovvero non sia impiegata, in tutto o in parte, dal soggetto stesso, il Ministero delle comunicazioni, previa comunicazione o diffida, provvede a modificare la licenza individuale e, se necessario, a revocare la licenza stessa.

Art. 27. Emittenza privata

1. Per i collegamenti in diretta attraverso ponti mobili e per i collegamenti temporanei, di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n. 122, le emittenti utilizzano esclusivamente le frequenze comprese nelle bande destinate allo scopo dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.


          Note all'art. 27:
              - L'art.  1,  comma  8,  della legge 30 aprile 1998, n.
          122, recante: "Differimento di termini previsti dalla legge
          31 luglio  1997,  n.  249,  relativi  all'Autorita'  per le
          garanzie  nelle  comunicazioni, nonche' norme in materia di
          programmazione  e di interruzioni pubblicitarie televisive"
          e' il seguente:
              "8. Il comma 17 dell'art. 3 della legge 31 luglio 1997,
          n. 249, e' sostituito dal seguente:
              "17.  Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva
          operanti  in  ambito locale e le imprese di radiodiffusione
          sonora  operanti  in  ambito  nazionale  possono effettuare
          collegamenti  in  diretta  sia attraverso ponti mobili, sia
          attraverso  collegamenti temporanei funzionanti su base non
          interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio,
          in   occasione   di   avvenimenti   di  cronaca,  politica,
          spettacolo, cultura, sport e attualita'. Le stesse imprese,
          durante   la   diffusione  dei  programmi  e  sulle  stesse
          frequenze    assegnate,    possono   trasmettere   dati   e
          informazioni  all'utenza. La concessione costituisce titolo
          per  l'utilizzazione  dei  ponti  mobili e dei collegamenti
          temporanei,  nonche'  per  trasmettere  dati e informazioni
          all'utenza ".


Sezione 6
Servizio radiomobile professionale autogestito

Art. 28. - Oggetto

1. Il servizio radiomobile professionale, per il quale e' richiesta la licenza individuale, e' un servizio di radiocomunicazioni ad uso professionale tra stazioni di base e stazioni mobili terrestri e tra queste ultime. Esso permette di effettuare comunicazioni di fonia, di dati, di messaggi precodificati, includendo prestazioni specifiche di chiamata di gruppo, di chiamata prioritaria e di chiamata di emergenza.

2. Il sistema analogico o numerico in tecnica multiaccesso e' un sistema che consente, attraverso una o piu' stazioni di base, di accedere ad un gruppo comune di frequenze.

3. La presente sezione:

a) disciplina il servizio radiomobile professionale analogico e numerico autogestito in tecnica multiaccesso;

b) individua gruppi distinti di frequenze per i servizi radiomobili professionali analogici e numerici autogestiti.
4. Il servizio radiomobile professionale numerico autogestito utilizza, in prima applicazione, la tecnologia TETRA (terrestrial trunked radio), cosi' come definita dall'ETSI (european telecommunication standard institute).

5. L'impiego di standard diversi dal TETRA con l'individuazione delle necessarie frequenze e' disciplinato da apposito regolamento.

Art. 29. - Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito

1. Le coppie di frequenza in banda VHF elencate nell'allegato E e le coppie di frequenza in banda UHF elencate nell'allegato F possono essere utilizzate per il servizio radiomobile professionale analogico autogestito sia in tecnica multiaccesso che in tecnica ad accesso singolo. I sistemi radiomobili professionali analogici in tecnica multiaccesso possono essere realizzati utilizzando anche le frequenze libere in banda VHF e UHF gia' attribuite al servizio radiomobile professionale non in tecnica multiaccesso.

2. Il numero delle coppie di frequenze, da assegnare a ciascun sistema radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito, comprendente anche le frequenze di servizio necessarie al funzionamento del sistema stesso, e' stabilito secondo le fasce di cui all'allegato G.

3. Rimangono valide le assegnazioni in numero maggiore di coppie effettuate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, fino alla relativa scadenza, non oltre comunque il periodo previsto dall'articolo 31.

Art. 30. - Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito

1. Sono riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito, di cui all'articolo 28, le frequenze indicate nell'allegato H.

2. Ulteriori coppie di frequenze possono essere riservate con provvedimento ministeriale al sistema di cui al comma 1 da reperire nelle bande di frequenze previste per tali applicazioni dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze in accordo con la decisione CEPT ERC/DEC (96)04.


          Note all'art. 30:
              La  decisione  CEPT  ERC/DEC/(96)04  del  7 marzo  1996
          concerne   le   bande   di   frequenze   da  designare  per
          l'introduzione del sistema radiomobile numerico TETRA.


Art. 31. - Adeguamento dei sistemi esistenti

1. I sistemi radiomobili professionali in tecnica multiaccesso, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono adeguarsi alle disposizioni in esso contenute entro tre anni dalla suddetta data.

 

Sezione 7
Radioamatori

Art. 32. - Definizione

1. L'attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto, in linguaggio chiaro o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricita' a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.

2. L'attività di radioamatore puo' essere svolta, al di fuori della sede dell'impianto, con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo.

Art. 33. - P a t e n t e

1. Per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto o l'esercizio di stazione di radioamatore e' necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore, di classe A o di classe B, di cui all'articolo 34.

2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame

Art. 34. - Tipi di autorizzazione

1. L'autorizzazione generale per l'impianto o l'esercizio di stazione di radioamatore e' di due tipi: classe A e classe B, corrispondenti, rispettivamente, alle classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1º dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991.

2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A e' abilitato all'impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con potenza massima di 500 Watt.

3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B e' abilitato all'impiego delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2, limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza massima di 10 Watt.



          Note all'art. 34:
              Le   classi   1  e  2  previste  dalla  raccomandazione
          CEPT/TR/61-0l  attuata con decreto del Ministro delle poste
          e   delle   telecomunicazioni  1º dicembre  1990,  recante:
          "Riconoscimento   della   licenza   di  radioamatore  CEPT"
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991
          sono:
                la classe 1 che corrisponde alla licenza ordinaria;
                la classe 2 che corrisponde alla licenza speciale.


Art. 35. - Requisiti

1. L'impianto o l'esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi:

a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia;

b) abbia eta' non inferiore a sedici anni;

c) sia in possesso della relativa patente;

d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finchè durano gli effetti dei provvedimenti e semprechè non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.



          Note all'art. 35:
              Per   l'art.   2,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          25 luglio   1998,  n.  286,  recante:  "Testo  unico  delle
          disposizioni  concernenti la disciplina dell'immigrazione e
          norme  sulla  condizione  dello  straniero"  v.  nelle note
          all'art. 11.


Art. 36. - Dichiarazione

1. La dichiarazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, riguarda:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato;

b) indicazione della sede dell'impianto;

c) gli estremi della patente di operatore;

d) il numero ed i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e portatili;

e) il nominativo gia' acquisito, come disposto dall'articolo 37, comma 2;

f) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 35.
2. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l'attestazione del versamento dei contributi dovuti per istruttoria e per verifiche e controlli;

b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Art. 37. - Nominativo

1. A ciascuna stazione di radioamatore e' assegnato dal Ministero delle comunicazioni un nominativo, che non puo' essere modificato se non dal Ministero stesso.

2. Il nominativo deve essere acquisito dall'interessato prima della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 36, da inoltrare entro trenta giorni dall'assegnazione del nominativo stesso.

Art. 38. - Attività di radioamatore all'estero

1. I cittadini di Stati appartenenti alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), che siano in possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione, sono ammessi, in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalita' ma nel rispetto delle norme vigenti in Italia.

2. I soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), che intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere all'organo competente del Ministero delle comunicazioni l'attestazione della rispondenza della autorizzazione generale alle prescrizioni dettate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1º dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991.

3. L'impianto o l'esercizio della stazione di radioamatore, in occasione di soggiorno temporaneo in Paese estero, e' soggetto all'osservanza delle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti nel Paese visitato.



          Note all'art. 38:
              - Per  il  decreto  del  Ministro  delle  poste e delle
          telecomunicazioni  1º dicembre 1990, v. nelle note all'art.
          34.


Art. 39. - Calamità - contingenze particolari

1. L'Autorita' competente puo', in caso di pubblica calamita' o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall'articolo 32.

Art. 40. - Assistenza

1. Puo' essere consentita ai radioamatori di svolgere attivita' di radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione al Ministero delle comunicazioni del nominativo dei radioamatori partecipanti, della localita', della durata e dell'orario dell'avvenimento.

Art. 41. - Stazioni ripetitrici

1. Le associazioni a carattere nazionale dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 8, commi 1, 2, e 38, l'autorizzazione generale per l'installazione o l'esercizio:

a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;

b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi;

c) di impianti destinati ad uso collettivo.
2. L'installazione o l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all'articolo 37 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.

Art. 42. - Autorizzazioni speciali

1. Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto o l'esercizio di stazione di radioamatore puo' essere conseguita da:

a) universita';

b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell'istituto;

c) scuole e corsi d'istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;

d) sezioni delle associazioni nazionali dei radioamatori legalmente costituite;

e) enti pubblici territoriali per finalita' concernenti le loro attività istituzionali.
2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di eta' non inferiore ad anni 18, muniti di patente e dei requisiti richiesti dall'articolo 35 per il conseguimento dell'autorizzazione generale connessa all'impianto od all'esercizio di stazione di radioamatore.

Art. 43. - Ascolto

1. E libera l'attivita' di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuite al servizio di radioamatore.

Sezione 8

Art. 44. - Banda cittadina-CB

1. Le comunicazioni in "banda cittadina", previa la dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 6, sono consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchè ai soggetti residenti in Italia.

2. Non e' consentita l'attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finchè durano gli effetti dei provvedimenti e semprechè non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

3. La dichiarazione riguarda:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato;

b) indicazione della sede dell'impianto;

c) il numero ed i tipi di apparati che si intendono utilizzare, fissi, mobili e portatili;

d) l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.

4. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l'attestazione del versamento dei contributi dovuti per l'istruttoria e per verifiche e controlli;

b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela.

5. In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni in "banda cittadina" possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle autorità competenti.



        Note all'art. 44:
        - Per l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
        n. 286, recante: "Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  
        la disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla condizione dello 
        straniero" v. nelle note all'art. 11.


Capo II
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 45 - Estensione

1. Ai sensi dell'articolo 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, le disposizioni degli articoli 217, 218, 240, 398, 399, 401, 402, 403, 404 e 405 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese alle corrispondenti fattispecie disciplinate dal presente regolamento per le quali é richiesta la licenza individuale o l'autorizzazione generale.


          Note all'art. 45:
              - L'art.  20-bis  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59,
          recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni
          e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa" e' il seguente:
              "20-bis. - 1.  I regolamenti di delegificazione possono
          disciplinare   anche   i  procedimenti  amministrativi  che
          prevedono  obblighi  la cui violazione costituisce illecito
          amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:
                a) eliminare  o  modificare  detti obblighi, ritenuti
          superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del
          procedimento;  detta  eliminazione  comporta  l'abrogazione
          della corrispondente sanzione amministrativa;
                b) riprodurre  i  predetti obblighi; in tale ipotesi,
          le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative
          si  applicano  alle  violazioni  delle corrispondenti norme
          delegificate,   secondo  apposite  disposizioni  di  rinvio
          contenute nei regolamenti di semplificazione".
              - Il testo degli articoli 217, 218, 240, 398, 399, 401,
          402,  403,  404,  405  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29 marzo  1973,  n. 156, recante: "Approvazione
          del  testo  unico delle disposizioni legislative in materia
          postale,  di  bancoposta  e  di  telecomunicazioni"  e'  il
          seguente:
              "Art.   217 (Traffico   ammesso   -   Trasgressioni   -
          Sanzioni). - Il titolare di concessione ad uso privato puo'
          utilizzare i mezzi di telecomunicazioni cui si riferisce la
          concessione  stessa,  soltanto per trasmissioni riguardanti
          attivita'  di pertinenza propria, con divieto di effettuare
          traffico per conto terzi. Nei casi di calamita' naturali od
          in  analoghe  situazioni  di  pubblica emergenza, a seguito
          delle  quali  risultino interrotte le normali comunicazioni
          telegrafiche    o   telefoniche,   l'amministrazione   puo'
          affidare, per la durata dell'emergenza, ai concessionari di
          telecomunicazioni   ad   uso  privato,  lo  svolgimento  di
          traffico   di   servizio   dell'amministrazione  stessa,  o
          comunque  inerente  alle  operazioni  di  soccorso  ed alle
          comunicazioni  sullo  stato e sulla ricerca di persone e di
          cose.
              Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di
          cui  al  comma  precedente, saranno emanate con decreto del
          Ministro  per  le  poste e le telecomunicazioni, sentito il
          consiglio di amministrazione.
              "Art.  218  (Violazione degli obblighi). - Salvo che il
          fatto  costituisca  reato  punibile  con  pena  piu' grave,
          chiunque     stabilisce    od    esercita    impianti    di
          telecomunicazioni  per finalita' o con modalita' diverse da
          quelle indicate negli atti di concessione, e' punito con la
          sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000.
              I  contravventori  che,  per  effetto  della infrazione
          commessa,  si  sono  sottratti  al  pagamento di un maggior
          canone,  sono  tenuti  a  corrispondere  una  somma pari al
          doppio  del  corrispettivo  a  cui  si sono sottratti; tale
          somma non potra' essere inferiore a L. 20.000.
              Per   ogni   altra   violazione   di   obblighi   della
          concessione, l'amministrazione puo' imporre il pagamento di
          una   penale   nella  misura  prevista  dal  regolamento  o
          nell'atto di concessione.
              a'  fatta  salva,  in  ogni  caso,  la  facolta'  della
          amministrazione di disporre la sospensione in via cautelare
          e di pronunciare la decadenza della concessione".
              "Art.      240     (Turbative     ai     servizi     di
          telecomunicazioni). - Fermo    restando   quanto   previsto
          dall'art.  23  del  presente  decreto,  e' vietato arrecare
          disturbi  o  causare interferenze alle telecomunicazioni ed
          alle opere ad esse inerenti.
              Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente,
          in  via  amministrativa,  i  direttori  dei  circoli  delle
          costruzioni  telegrafiche  e  telefoniche,  ed i capi degli
          ispettorati  di  zona  della Azienda di Stato per i servizi
          telefonici, competenti per territorio".
              "Art.  398  (Prevenzione  ed  eliminazione dei disturbi
          alle   radiotrasmissioni   ed   alle  radioricezioni). - a'
          vietato  costruire od importare nel territorio nazionale, a
          scopo  di  commercio,  usare  od  esercitare,  a  qualsiasi
          titolo,  apparati  od  impianti elettrici, radioelettrici o
          linee  di trasmissione di energia elettrica non rispondenti
          alle   norme   stabilite   per  la  prevenzione  e  per  la
          eliminazione  dei  disturbi  alle radiotrasmissioni ed alle
          radioricezioni.
              All'emanazione di dette norme, che determinano anche il
          metodo  da seguire per l'accertamento della rispondenza, si
          provvede  con  decreto  del  Ministro  delle  poste e delle
          telecomunicazioni,    di    concerto    con   il   Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  in
          conformita' alle direttive delle Comunita' europee.
              L'immissione  in  commercio e l'importazione a scopo di
          commercio  dei  materiali  indicati  nel  primo  comma sono
          subordinate  al  rilascio  di  una  certificazione,  di  un
          contrassegno,  di  una  attestazione  di rispondenza ovvero
          alla  presentazione di una dichiarazione di rispondenza nei
          modi da stabilire con il decreto di cui al secondo comma.
              Con   decreto   del   Ministro   delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni,    di    concerto    con   il   Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  e'
          effettuata  la  designazione degli organismi o dei soggetti
          che   rilasciano   i   contrassegni   o  gli  attestati  di
          rispondenza previsti dal precedente comma".
              "Art.   399  (Sanzioni). - Chiunque  contravvenga  alle
          disposizioni  di  cui  al precedente art. 398 e' punito con
          sanzione amministrativa da lire 15.000 a lire 300.000.
              Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei
          costruttori  o  degli  importatori  di  apparati o impianti
          elettrici   o   radioelettrici,   si  applica  la  sanzione
          amministrativa  da  lire  50.000 a lire 100.000, oltre alla
          confisca  dei prodotti e delle apparecchiature non conformi
          alla  certificazione  di  rispondenza  di cui al precedente
          art. 398".
              "Art.  401  (Esecuzione  di impianti radioelettrici non
          autorizzati). - Chiunque esegua impianti radioelettrici per
          conto  di  chi  non sia munito di concessione quando questa
          sia  richiesta ai sensi del presente decreto, e' punito con
          la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000".
              "Art.  402  (Costruzione,  uso ed esercizio di impianti
          radioelettrici.  Norme  applicabili). - Le  norme di cui ai
          precedenti  articoli  398, 399 e 400 si applicano anche nel
          caso di costruzione, uso ed esercizio di apparati, impianti
          ed   apparecchi   radioelettrici  che  producano,  o  siano
          predisposti  per  produrre,  emissioni  su  frequenze o con
          potenze diverse da quelle ammesse, per il servizio cui sono
          destinati,   dai   regolamenti   internazionali   e   dalle
          disposizioni nazionali o dagli atti di concessione".
              "Art.    403    (Detenzione   abusiva   di   apparecchi
          radiotrasmittenti). - Chiunque      detenga      apparecchi
          radiotrasmittenti  senza  averne  fatta preventiva denuncia
          all'autorita'    locale    di    pubblica    sicurezza    e
          all'amministrazione  delle poste e delle telecomunicazioni,
          e'  punito  con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a
          lire 200.000.
              L'obbligo  della  denuncia  non incombe sui titolari di
          concessioni rilasciate ai sensi del presente decreto".
              "Art.  404  (Uso  di  nominativi  falsi  o  alterati. -
          Sanzioni). - Chiunque, anche se munito di regolare licenza,
          usi  nelle  radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati o
          soprannomi  non  dichiarati,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa  da  lire  20.000 a lire 400.000 se il fatto
          non costituisca reato piu' grave.
              Alla  stessa  pena  e'  sottoposto  chiunque  usi nelle
          stazioni  radioelettriche  una  potenza  superiore a quella
          autorizzata   dalla   licenza   od   ometta   la  tenuta  e
          l'aggiornamento del registro di stazione".
              "Art.  405  (Impianti  od  apparecchi  radiotelegrafici
          installati  nelle navi ed aerei nazionali - Inosservanza di
          norme  -  Sanzioni). - Le  sanzioni previste dai precedenti
          articoli  403  e  404  si  applicano anche se i fatti siano
          commessi a bordo di navi o aerei nazionali.
              Indipendentemente dall'azione penale, l'amministrazione
          delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  puo'  provvedere
          direttamente,  a  spese  del  contravventore,  a  rimuovere
          l'impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi".
              - L'art.  5,  comma 1, del decreto del Presidente della
          Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, concernente: "Regolamento
          recante  norme  per  la  semplificazione  dei  procedimenti
          relativi   al   rilascio   delle   comunicazioni   e  delle
          informazioni antimafia" e' il seguente:
              "1. Fuori dei casi previsti dall'art. 10, i contratti e
          subcontratti  relativi  a  lavori  o  forniture  dichiarati
          urgenti   ed  i  provvedimenti  di  rinnovo  conseguenti  a
          provvedimenti  gia' disposti, sono stipulati, autorizzati o
          adottati  previa acquisizione di apposita dichiarazione con
          la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non
          sussistono   le   cause  di  divieto,  di  decadenza  o  di
          sospensione  di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965,
          n.  575.  La sottoscrizione della dichiarazione deve essere
          autenticata  con  le  modalita'  dell'art.  20  della legge
          4 gennaio 1968, n. 15".
              - L'art.   10  della  legge  31 maggio  1965,  n.  575,
          recante: "Disposizioni contro la mafia" e' il seguente:
              "Art.   10. - 1.   Le  persone  alle  quali  sia  stata
          applicata   con  provvedimento  definitivo  una  misura  di
          prevenzione non possono ottenere:
                a) licenze   o   autorizzazioni   di   polizia  e  di
          commercio;
                b) concessioni  di  acque pubbliche e diritti ad esse
          inerenti  nonche'  concessioni  di beni demaniali allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali;
                c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione
          e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione
          e concessioni di servizi pubblici;
                d) iscrizioni   negli   albi   di  appaltatori  o  di
          fornitori  di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
          amministrazione  e nell'albo nazionale dei costruttori, nei
          registri  della  camera  di  commercio  per l'esercizio del
          commercio  all'ingrosso  e  nei  registri  di commissionari
          astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
                e) altre   iscrizioni  o  provvedimenti  a  contenuto
          autorizzatorio,   concessorio,   o   abilitativo   per   lo
          svolgimento    di   attivita'   imprenditoriali,   comunque
          denominati;
                f) contributi,  finanziamenti  o  mutui  agevolati ed
          altre  erogazioni  dello  stesso tipo, comunque denominate,
          concessi  o  erogati  da  parte  dello Stato, di altri enti
          pubblici  o  delle Comunita' europee, per lo svolgimento di
          attivita' imprenditoriali.
              2.  Il  provvedimento  definitivo di applicazione della
          misura  di  prevenzione  determina  la decadenza di diritto
          dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          abilitazioni  ed  erogazioni  di cui al comma 1, nonche' il
          divieto  di  concludere  contratti  di  appalto, di cottimo
          fiduciario,   di   fornitura   di  opere,  beni  o  servizi
          riguardanti   la   pubblica   amministrazione   e  relativi
          subcontratti,  compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli
          a  caldo  e  le forniture con posa in opera. Le licenze, le
          autorizzazioni   e   le  concessioni  sono  ritirate  e  le
          iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
              3.  Nel  corso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
          tribunale,  se  sussistono  motivi di particolare gravita',
          puo'  disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
          1  e  2  e  sospendere  l'efficacia delle iscrizioni, delle
          erogazioni  e  degli  altri provvedimenti ed atti di cui ai
          medesimi  commi, Il provvedimento del tribunale puo' essere
          in  qualunque  momento  revocato  dal  giudice procedente e
          perde  efficacia  se  non  e' confermato con il decreto che
          applica la misura di prevenzione.
              4.  Il  tribunale  dispone che i divieti e le decadenze
          previsti  dai  commi  1  e 2 operino anche nei confronti di
          chiunque  conviva  con la persona sottoposta alla misura di
          prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
          societa'  e  consorzi di cui la persona sottoposta a misura
          di  prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi
          modo  scelte  e  indirizzi.  In  tal  caso  i  divieti sono
          efficaci per un periodo di cinque anni.
              5.  Per  le  licenze  ed  autorizzazioni di polizia, ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi,  e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
          le  decadenze  e  i  divieti previsti dal presente articolo
          possono  essere  esclusi  dal  giudice  nel caso in cui per
          effetto  degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia.
              5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati  dalla  pubblica  amministrazione, le licenze, le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni  e  le  iscrizioni  indicate  nel  comma 1 non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti  o  subcontratti  indicati  nel  comma 2 non puo'
          essere  consentita a favore di persone nei cui confronti e'
          in  corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
          preventiva  comunicazione  al  giudice competente, il quale
          puo'  disporre,  ricorrendone i presupposti, i divieti e le
          sospensioni previsti a norma del comma 3.
              A  tal  fine,  i  relativi  procedimenti amministrativi
          restano  sospesi  fino  a quando il giudice non provvede e,
          comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla
          data  in  cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla
          comunicazione.
              5-ter.  Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
          anche  nei  confronti delle persone condannate con sentenza
          definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
          di  appello,  per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma
          3-bis, del codice di procedura penale.".
              -  Per il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490,
          v. nelle note all'art. 7.


Art. 46. - Abrogazione

1. Sono abrogati gli articoli 189, 192, 215, 337 e 409 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

2. La restituzione della cauzione, dopo l'accertamento della regolarità dei pagamenti, è effettuata dal Ministero delle comunicazioni entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 47. - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2002, salvo per cio' che concerne il servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito o per quanto diversamente previsto dal presente regolamento.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 2001

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Ruggiero, Ministro degli affari esteri
Martino, Ministro della difesa
Castelli, Ministro della giustizia
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Scajola, Ministro dell'interno
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività
produttive, registro n. 7 Comunicazioni, foglio n. 209

Vedi inoltre il Regolamento di attuazione del D.P.R. n. 447, 5 ottobre 2001 ABROGATO

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