Adeguamento della normativa tecnica relativa
all'esercizio dell'attività radioamatoriale.
IL MINISTRO DELLE
COMUNICAZIONI
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214, recante norme
sulle concessioni di impianto ed esercizio di stazioni di radioamatori;
Visto il testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e delle telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n.156, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento delle radio-comunicazioni,
che integra la costituzione e la convenzione dell´Unione Internazionale
delle Telecomunicazioni (UIT), adottate a Kyoto il 14 ottobre 1994,
ratificate con legge 26 gennaio 1999, n.25;
Vista la raccomandazione CEPT TR61-02 riguardante
l´adeguamento delle prove d´esami per il conseguimento della
patente radioamatoriale armonizzata "HAREC";
Visto il decreto del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni 1 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991, recante "Riconoscimento
della licenza di radioamatore CEPT";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
del 27 gennaio 2000 n.64. "Regolamento recante norme per il recepimento
di decisioni della conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni
(CEPT) in materia di libera circolazione delle apparecchiature radio";
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001,
n. 269 recante "attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante
le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di radiocomunicazione
ed il reciproco riconoscimento della loro conformità.";
Visto il decreto
del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002 pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002 che ha approvato
il piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001,
n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n.
317 recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300
nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400 in materia di organizzazione
del Governo;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447 "Regolamento
recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni
generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato" ed,
in particolare, l´articolo 20;
Considerato che occorre istituire nuove
patenti radioamatoriali mediante il recepimento della raccomandazione
CEPT TR61-02 allo scopo di adeguare la normativa di settore a quella
in vigore nei Paesi membri della CEPT o non membri che attuano la medesima
raccomandazione;
Ritenuto necessario dare attuazione alla
disciplina radioamatoriale recata nel citato dPR 5 ottobre 2001, n.
447, con le norme di carattere tecnico contenute nel presente provvedimento.
Visto il parere del Consiglio superiore
tecnico delle poste e delle telecomunicazioni espresso nell´adunanza
n. 180 del 29 gennaio 2003.
DECRETA
CAPO I°
ATTIVITA' RADIOAMATORIALE
Sezione 1^
SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1 - Validità autorizzazione generale - Rinnovo
1. L'autorizzazione generale
di classe A e di classe B per l´impianto e l´esercizio di
stazione di radioamatore di cui all´art. 34 del dPR 5 ottobre
2001, n. 447 ha validità fino a dieci anni.
2. La autorizzazione di cui al comma 1
si consegue mediante presentazione o invio all´ispettorato territoriale
del Ministero delle comunicazioni (di seguito ispettorato territoriale),
competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello A allegato
al presente decreto.
3. Il rinnovo dell´autorizzazione
di cui allo stesso comma 1 si consegue mediante presentazione o invio
della dichiarazione di cui al modello A1 allegato
al presente decreto.
4. La modifica del tipo e la variazione
del numero degli apparati indicati nella dichiarazione di cui all´allegato
A non sono soggette a comunicazioni.
5 I radioamatori che intendono ottenere
un attestato del conseguimento delle corrispondenti autorizzazioni generali
di cui al comma 1, possono richiedere, con domanda in bollo, al competente
ispettorato territoriale una certificazione conforme ai modelli di cui
agli allegati B e C.
Articolo 2 - Patente
1. E´ recepita la raccomandazione
CEPT TR 61-02.
2. In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02, le patenti di
operatore di stazione di radioamatore di classe A e B devono contenere
la dizione "Harmonized Amateur Examination Certificates - HAREC
- level A or B - CEPT TR 61-02 ".
3. Le patenti di operatore di stazione
di radioamatore di classe A o B, di cui al comma 1, sono rilasciate
dagli ispettorati territoriali a seguito del superamento di esami da
effettuarsi avanti a commissioni costituite presso gli uffici stessi
ai sensi dell´art. 3 del dPR n.1214/1966.
4. Ai cittadini dei Paesi membri della
CEPT e non membri che attuano la raccomandazione CEPT TR 61-02, in possesso
della patente "HAREC", classe A o B, in occasione di loro
soggiorni in Italia della durata superiore a tre mesi, è rilasciata
a domanda la corrispondente patente italiana.
5. In caso di smarrimento, distruzione,
sottrazione della patente di operatore, il titolare è tenuto
a chiedere al competente ispettorato territoriale il rilascio del duplicato
del titolo.
6. Alla domanda di rilascio del duplicato
vanno allegate:
a) copia della denuncia presentata alla
autorità di pubblica sicurezza. competente a riceverla;
b) n 2 fotografie formato tessera.
Articolo 3 - Esami
1. In conformità a quanto previsto
dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 gli esami per il conseguimento delle
patenti di classe A e B consistono:
a) per la patente di classe A:
a1) in una prova scritta sugli argomenti
indicati nella parte prima del programma di cui all'allegato D
al presente decreto;
a2) in una prova pratica con la quale il candidato dimostri la capacità
di trasmettere e ricevere in Codice Morse, secondo quanto previsto
nella parte seconda del programma di cui alla lettera a1;
b) per la patente di classe B:
b1) nella prova scritta di cui alla
lettera a1).
2. Nelle prove di esame si osservano le
prescrizioni di cui agli art.5, 6 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n.686, per la parte applicabile.
3. Per la prova scritta sono concesse quattro ore di tempo.
4. Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita
dal candidato deve essere facilmente leggibile e la trasmissione telegrafica
deve risultare regolare.
5. Gli elaborati degli esami devono essere conservati per almeno sei
mesi agli atti degli ispettorati territoriali.
6. I possessori della patente di classe B che vogliono ottenere la patente
di classe A devono superare la prova pratica di ricezione e trasmissione
di segnali in codice Morse, di cui al comma 1, lett. a2).
7. I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui gravità
impedisce la partecipazione alle prove di esame presso la sede stabilita
dal competente ispettorato territoriale, possono chiedere di sostenere
le anzidette prove di esame presso il proprio domicilio. La commissione
esaminatrice, vista la domanda, fissa una apposita data per lo svolgimento
degli esami dandone comunicazione agli interessati.
8. Ai candidati che abbiamo superato le prove di esame è rilasciato
l'attestato di cui all'allegato E.
Articolo 4 - Domande ammissione esami
1. La domanda di ammissione agli esami
per il conseguimento della patente di operatore, contenente le generalità
del richiedente, deve essere fatta pervenire al competente ispettorato
territoriale entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni anno,
accompagnata dai seguenti documenti:
a) fotocopia avanti-retro del documento
di identità in corso di validità;
b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami;
c) una marca da bollo del valore corrente;
d) due fotografie formato tessera una delle quali autenticata.
2. Gli ispettorati territoriali comunicano
agli interessati la data e la sede degli esami che, di norma, si svolgono
nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno.
Articolo 5 - Esoneri prove di esami
1. Fermo restando le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 2, del dPR n. 1214/1966, sono esonerati da tutte
le prove, sia scritte che pratiche, gli aspiranti al conseguimento della
patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) certificato di radiotelegrafista per
navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato dal Ministero
delle comunicazioni;
b) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto
professionale di Stato;
2. Sono esonerati dalle prove scritte gli
aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) certificato generale di operatore
GMDSS, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni;
b) laurea in ingegneria nella classe
di ingegneria dell'informazione o equipollente;
c) diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso
un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.
3. I candidati al conseguimento della patente
di classe A, che abbiano superato la sola prova scritta di cui all'art.3,
possono ottenere, a richiesta, il rilascio della patente di classe B
di cui all'art.2.
4. Possono essere altresì esonerati dagli esami gli aspiranti
che, muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione, rilasciato
dalla competente amministrazione del Paese di provenienza, abbiano superato
esami equivalenti a quelli previsti in Italia.
Articolo 6 - Nominativo
1. Il nominativo di cui all'art.37 del
dPR 5 ottobre 2001, n.447, è formato da uno o più caratteri,
di cui il primo è I (nona lettera dell'alfabeto), seguito da
una singola cifra e da un gruppo di non più di tre lettere.
2. Il nominativo di cui al comma 1 è assegnato:
a) alle stazioni di radioamatore esercite
dalle persone fisiche;
b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui all'art.42
del dPR 447/2001.
Articolo 7 - Acquisizione nominativo
1. I titolari di patente radioamatoriale
al fine di ottenere il nominativo di chiamata debbono presentare domanda
in bollo:
a) per la classe A al Ministero delle
comunicazioni, direzione generale concessioni e autorizzazioni;
b) per la classe B all'ispettorato territoriale del Ministero delle
comunicazioni, competente per territorio.
Articolo 8 - Tirocinio
1. I titolari di autorizzazione generale
di classe B possono esercitarsi nell'apprendimento del codice Morse
nella banda di frequenze 28-29,7 Mhz con una potenza di picco massima
di 100 Watt, operando esclusivamente presso uno stazione di radioamatore
il cui titolare sia in possesso di autorizzazione generale di classe
A in corso di validità il quale è responsabile del corretto
uso della stazione.
Articolo 9 - Ascolto
1. I soggetti di cui all'art. 43 del dPR
447/2001, che intendono ottenere un attestato dell'attività di
ascolto, possono richiedere, con domanda in bollo conforme all'allegato
F, l'iscrizione in apposito elenco
e l'assegnazione di una sigla distintiva, da apporre su copia della
domanda stessa o su documento separato conforme al modello di cui all'allegato
G.
2. La sigla distintiva relativa all'attività radioamatoriale
di solo ascolto è formata da: SWL n. lettera I (Italia), numero
di protocollo, sigla della provincia di appartenenza.
Articolo 10 - Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche
non presidiate
1. L'autorizzazione generale di cui all'art.1,
comma 1, fermo restando il disposto di cui all'art.41 del dPR 447/2001,
costituisce requisito per il conseguimento senza oneri, a mezzo della
dichiarazione di cui all'allegato H, dell'autorizzazione
generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche
non presidiate al di fuori del proprio domicilio, da utilizzare anche
per la sperimentazione.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 va indirizzata al Ministero delle
comunicazioni, direzione generale concessioni e autorizzazioni che,
fatta salva l'eventualità di un provvedimento negativo, comunica
al soggetto autorizzato, nel termine di quattro settimane dalla data
di ricevimento della anzidetta dichiarazione, il nominativo di cui all'art.
6, comma 2, lett. a) e b).
3. Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al comma
1 devono operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione
delle frequenze al servizio di radioamatore e rispettare le allocazioni
di frequenza, per le varie classi di emissione, previste dagli organismi
radioamatoriali affiliati all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni
(ITU).
4. Il titolare dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio
di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate e, nel caso delle
associazioni radioamatoriali, il soggetto indicato nella scheda tecnica
facente parte dell'allegato D, sono tenuti al controllo delle apparecchiature
al fine di assicurarne il corretto funzionamento e, all'occorrenza,
a disattivare tempestivamente le apparecchiature stesse nel caso di
disturbi ai servizi di telecomunicazione.
5. Per evitare la congestione dello spettro radio non è consentita
l'emissione continua della portante radio.
6. L'emissione della portante a radio frequenza deve essere limitata
esclusivamente agli intervalli di tempo in cui è presente il
segnale utile nel ricevitore ed interrompersi automaticamente dopo un
periodo massimo non superiore a 10 secondi dalla ricezione dell'ultimo
segnale.
7. L'utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a tutti
i radioamatori.
8. Il nominativo della stazione deve essere
ripetuto ogni 10 minuti.
9. La massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non deve essere
superiore a 10 Watt.
10. E' consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici automatiche,
anche operanti su bande di frequenza e bande di emissione diverse.
11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici
che si intendono effettuare devono essere preventivamente comunicate
al Ministero delle comunicazioni il quale, entro trenta giorni, formula
eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all'interessato la necessità
di presentare nuova dichiarazione.
SEZIONE 2°
(Norme tecniche)
Articolo 11 - Bande di frequenza
1. Le stazioni del servizio di radioamatore
e del servizio di radioamatore via satellite possono operare soltanto
sulle bande di frequenza attribuite ai predetti servizi in Italia dal
piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Articolo 12 - Norme d'esercizio
1. L'esercizio della stazione di radioamatore
deve essere svolto in conformità delle norme legislative e regolamentari
vigenti e con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento
internazionale delle radiocomunicazioni.
2. E' vietato l'uso della stazione di radioamatore da parte di persona
diversa del titolare, salvo che non si tratti di persona munita di patente
che utilizzi la stazione sotto la diretta responsabilità del
titolare. In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione
dalla quale si effettua la trasmissione.
3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di radioamatore
italiane o estere debitamente autorizzate, a meno che le competenti
amministrazioni estere abbiano notificato la loro opposizione.
4. E' consentita l'interconnessione delle stazioni di radioamatore con
le reti pubbliche di telecomunicazione per motivi esclusivi di emergenza
o di conseguimento delle finalità proprie dell'attività
di radioamatore.
5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere
effettuate in linguaggio chiaro; le radiocomunicazioni telegrafiche
e di trasmissione dati devono essere effettuate esclusivamente con l'impiego
di codici internazionalmente riconosciuti; è ammesso l'uso del
codice "Q" e delle abbreviazioni internazionali in uso.
6. All'inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonché ad intervalli
regolari di dieci minuti nel corso di esse, deve essere ripetuto il
nominativo della stazione emittente. In caso di trasmissioni numeriche
a pacchetto, il nominativo della stazione emittente deve essere contenuto
in ogni pacchetto.
7. E' vietato ai radioamatori far uso del segnale di soccorso, nonché
di impiegare segnali che possano dar luogo a falsi allarmi.
8. E' vietato ai radioamatori di intercettare comunicazioni che essi
non hanno titolo a ricevere; è comunque vietato far conoscere
a terzi il contenuto e l'esistenza dei messaggi intercettati e involontariamente
captati.
Articolo 13 - Trasferimento di stazione
1. Nell'ambito del territorio dello Stato
è consentito l'esercizio temporaneo della stazione di radioamatore
al di fuori della propria residenza o domicilio, senza comunicazione
alcuna.
2. L'ubicazione della stazione di radioamatore in domicilio diverso
da quello indicato nell'autorizzazione generale deve essere preventivamente
comunicata al competente ispettorato territoriale.
3. Qualora la nuova ubicazione comporti la variazione del nominativo,
il titolare dell'autorizzazione generale deve fare richiesta di un nuovo
nominativo ai sensi dell'art.37 del dPR 447/2001.
Articolo 14 - Controllo sulle stazioni
1. I locali e gli impianti delle stazioni
di radioamatore devono essere in ogni momento ispezionabili dai funzionari
incaricati del Ministero delle comunicazioni o dagli ufficiali ed agenti
di pubblica sicurezza.
2. La dichiarazione concernente l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio
di stazione di radioamatore, di cui all'art.34 del dPR 5 ottobre 2001,
n.447 deve accompagnare la stazione e deve essere esibita a richiesta
dei funzionari incaricati della verifica o degli ufficiali ed agenti
di pubblica sicurezza.
Articolo 15 - Limiti di potenza
1. Fatte salve eventuali limitazioni delle
potenze riportate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze,
le stazioni del servizio di radioamatore possono operare con le seguenti
potenze massime, definite come potenza di picco (p.e.p.) cioè
potenza media fornita alla linea di alimentazione dell'antenna durante
un ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza
dell'inviluppo di modulazione:
Classe A, fisso o mobile/portatile:
500 Watt
Classe B, fisso o mobile/portatile: 10 Watt
Articolo 16 - Requisiti delle apparecchiature
1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate
dalle stazioni di radioamatore acquistate, modificate o autocostruite,
devono rispondere ai requisisti tecnici previsti dalla normativa internazionale
di settore.
2. Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di radioamatore,
ove predisposte ad operare anche con bande di frequenze, classe di emissione
o potenze diverse da quelle assegnate dal piano nazionale di ripartizione
delle frequenze, devono comunque essere utilizzate nel rispetto delle
norme d'esercizio di cui al precedente art.12.
Articolo 17 - Installazione di antenne
1. Per la installazione delle antenne di
radioamatore si applicano le disposizioni di cui all'art.397 del dPR
29 marzo 1973, n.156 nonché le vigenti norme di carattere tecnico,
urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica.
2. L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare turbative
e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.
CAPO II°
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 18 - Validità
dei documenti per l'esercizio dell'attività radioamatoriale
1. I documenti attestanti il rilascio di
licenze radioamatoriali, trasformate per effetto dell'art.15, comma
3, del dPR 447/2001 in autorizzazioni generali, acquisiscono il valore
di dichiarazione, ai sensi dell'art.5 del medesimo decreto presidenziale,
con validità di dieci anni a decorrere:
a) dalla data originaria della licenza
o da quella dell'ultimo rinnovo per i documenti in essere al primo
gennaio 2002;
b) dalla data di scadenza nel caso di domande di rinnovo, presentate
entro il 31 dicembre 2001, non ancora evase.
2. La data di scadenza decennale, a richiesta
degli interessati, va apposta sui documenti, abilitanti all'esercizio
dell'attività radioamatoriale, prorogati nei sensi di cui al
comma 1.
3. Alla scadenza di cui al comma 2 i radioamatori sono tenuti a produrre
la dichiarazione di cui al modello allegato A1.
Articolo 19 - Attestazione di rispondenza alle classi 1 e 2 CEPT TR/61-02
1. Per le licenze radioamatoriali, ordinarie
e speciali, trasformate in autorizzazioni generali per effetto dell'art.15,
comma 1 del dPR 44/2001, e per le autorizzazioni generali di classe
A e di classe B individuate dall'art.34, comma 1, del menzionato decreto
presidenziale, conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'attestazione di rispondenza alla classe 1 e
alla classe 2 della raccomandazione CEPT TR 61-02, di cui al decreto
ministeriale 1 dicembre 1990, previa domanda in bollo, può essere
apposta sia sul titolo abilitante sia su documento separato.
Articolo 20 - Autorizzazioni generali speciali
1. Qualora le associazioni radioamatoriali
legalmente costituite non siano strutturate statutariamente in sezioni
sul territorio nazionale, la dichiarazione di cui all'art.42, comma
1, lett. d) del dPR 447/2001 va prodotta dalla sede legale delle associazioni
per conto delle articolazioni locali.
Il Presente decreto è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
IL MINISTRO
Maurizio Gasparri
Modulistica:
Domanda per
rilascio licenza radioamatore (modello A)
Domanda
per rinnovo licenza radioamatore (modello A1)
Programma d'esame (allegato D)
Domanda per rilascio attestato SWL (allegato
F)
Dichiarazione per stazione ripetitrice (allegato
H)
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